Il PNRR per le imprese turistiche
Il sistema turistico italiano, già “sofferente” in termini di competitività dei servizi offerti, ancora di più in seguito alla crisi pandemica, è uno dei settori al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
I fondi a disposizione delle imprese turistiche mirano a migliorare le strutture turistico-ricettive, i servizi da loro offerti, riqualificandone gli standard e promuovendo un’offerta turistica che tenga conto della sostenibilità, dell’innovazione e della digitalizzazione.
Per questo la Componente 3 della Missione 1 del PNRR è dedicata al turismo, una delle risorse trainanti dell’economia italiana. In questo articolo verranno illustrati i principali contenuti della misura a sostegno degli investimenti delle imprese turistiche, della quale non sono ancora note le date di apertura e chiusura sportello.
Chi può beneficiare degli incentivi per le imprese turistiche?
I beneficiari sono i proprietari degli immobili oggetto di intervento o i gestori delle attività, con un contratto regolarmente registrato. Le strutture ricettive ammesse sono quelle che rientrano in una delle seguenti categorie:
- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
- stabilimenti balneari;
- complessi termali;
- porti turistici;
- parchi tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici.
Cosa può essere finanziato?
Le attività finanziate sono i programmi di investimento, incluso il servizio di progettazione, necessari per eseguire i seguenti interventi:
- riqualificazione energetica delle strutture;
- interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di installazione di manufatti leggeri, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere A e B;
- realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature per lo svolgimento delle attività termali;
- spese per la digitalizzazione;
- acquisto/rinnovo di arredi;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi da A ad F.
Sono ammissibili le spese necessarie alle finalità degli interventi e relative all’acquisto di beni e servizi nei seguenti limiti:
- servizi di progettazione (max. 2%);
- suolo aziendale e sue sistemazioni (max. 5%);
- fabbricati, opere murarie e assimilate (max. 50%);
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale (max. 5%).
In cosa consiste l’incentivo?
Il Programma di investimento deve presentare spese ammissibili non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 10.000.000 di euro.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto e in un finanziamento agevolato:
Il contributo a fondo perduto
Il finanziamento agevolato
Il finanziamento è costituito al 50% da un finanziamento agevolato con tasso pari allo 0,5% annuo e al 50% da una quota di finanziamento bancario a tasso di mercato, regolati in modo unitario da un unico contratto. La durata del finanziamento non può essere inferiore a 4 anni e superiore a 15 anni.
Per accedere al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice.
Complessivamente, il finanziamento, insieme al contributo a fondo perduto e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può superare il 100% delle spese ammissibili.
Ciascuna impresa può presentare solamente una domanda e gli interventi devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento e concludersi entro 36 mesi.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi.
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