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COS'È IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO 2026?
Il Nuovo Iperammortamento (chiamato anche Nuovo Piano Transizione 5.0) è una misura di agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che consente alle imprese di beneficiare di una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni strumentali tecnologicamente avanzati. In altre parole, a fronte di un investimento reale, l’azienda può dedurre dal reddito imponibile un valore più elevato rispetto al costo sostenuto, ottenendo un risparmio d’imposta distribuito negli anni attraverso quote maggiori di ammortamento.
Dopo diverse annualità in cui gli incentivi agli investimenti erano basati prevalentemente sul credito d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0, dal 1° gennaio 2026 il legislatore ha scelto di tornare a uno strumento strutturale come l’iperammortamento, ritenuto più coerente con investimenti di medio-lungo periodo e con strategie industriali orientate alla digitalizzazione dei processi produttivi e alla transizione energetica.
Dal punto di vista operativo, l’iperammortamento non è un contributo diretto né un credito compensabile, ma un meccanismo fiscale che agisce sul reddito d’impresa: il valore del bene agevolato viene maggiorato solo ai fini fiscali, senza modificare il valore contabile iscritto in bilancio. Il beneficio si manifesta quindi nel tempo, riducendo l’imponibile IRES o IRPEF grazie a quote di ammortamento maggiorate.
La misura si rivolge alle imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, caratterizzati da elevato contenuto tecnologico, interconnessione ai sistemi aziendali, ed anche in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. L’obiettivo è incentivare investimenti che aumentino la competitività, l’efficienza produttiva e la sostenibilità delle aziende italiane.
Per le imprese, comprendere cos’è l’iperammortamento 2026 e come funziona è fondamentale non solo per valutare la convenienza fiscale dell’investimento, ma anche per pianificare correttamente tempi di acquisto, messa in funzione dei beni e impatto sul carico fiscale futuro.
COME FUNZIONA: MECCANISMO E SCAGLIONI DI MAGGIORAZIONE
Il Nuovo Iperammortamento 2026 segna un ritorno alle origini per gli incentivi alla digitalizzazione. Dopo anni dominati dal "Credito d’Imposta", la Legge di Bilancio 2026 reintroduce il meccanismo della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto.
Meccanismo operativo
A differenza del credito d’imposta, che si utilizza in compensazione tramite modello F24, l’iperammortamento agisce direttamente sulla base imponibile dell’impresa. In termini semplici, il fisco ti permette di "gonfiare" virtualmente il costo d’acquisto di un bene 4.0, consentendoti di dedurre quote di ammortamento molto più alte rispetto alla spesa effettiva.
Questo avviene tramite una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (IRES o IRPEF). È importante sottolineare che tale beneficio ha valore esclusivamente fiscale: la contabilità ordinaria dell’azienda continuerà a registrare il bene al suo valore reale, mentre il "surplus" di ammortamento abbatterà le tasse da pagare annualmente.
Scaglioni di maggiorazione
L’agevolazione è strutturata con un sistema a scaglioni progressivi, premiando maggiormente i piccoli e medi investimenti.
| Scaglione di investimento | Maggiorazione del costo | Beneficio fiscale (IRES 24%) |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | 180% | 43,2% del costo del bene |
| Tra 2,5 e 10 milioni € | 100% | 24% del costo del bene |
| Tra 10 e 20 milioni € | 50% | 12% del costo del bene |
Esempio pratico di calcolo
-
Costo d’acquisto del macchinario: 100.000 €
-
Coefficiente di ammortamento fiscale: 10% (durata 10 anni)
-
Aliquota di maggiorazione: 180% (rientra nel 1° scaglione)
1. Calcolo della Maggiorazione
L’impresa può aggiungere al costo reale (100.000 €) una quota "fittizia" del 180%.
100.000 € * 1,80 = 180.000 €
2. Nuovo Valore Fiscale
Il valore totale su cui calcolare le deduzioni diventa:
100.000 € + 180.000 € = 280.000 €
3. Risparmio Totale Netto
L’impresa dedurrà nel tempo 180.000 € in più rispetto al normale. Con un’aliquota IRES al 24%, il risparmio di cassa effettivo sarà:
180.000 € * 24% = 43.200 €
Grazie all’iperammortamento, il beneficio fiscale aggiuntivo è pari a 43.200 €, riducendo il costo fiscale netto del macchinario a 56.800 € (100.000 € spesi – 43.200 € di tasse risparmiate), oltre al beneficio derivante dal normale ammortamento ordinario.
Considerando anche il normale ammortamento fiscale del bene, il risparmio IRES complessivo nell’arco dei 10 anni ammonta a 67.200 € (280.000 € * 24%), pari a 6.720 € annui, portando il costo netto dell’investimento a 32.800 € (100.000 € – 67.200 €).
BENEFICIARI DELL'IPERAMMORTAMENTO
L’agevolazione è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa:
- imprese individuali e società (di persone e di capitali);
- enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sono esclusi:
- lavoratori autonomi;
- contribuenti in regime forfettario;
- determinate imprese agricole che determinano il reddito su base catastale;
- imprese in stato di crisi o soggette a sanzioni interdittive durante il periodo agevolato.
BENI AGEVOLABILI: COSA RIENTRA NEL NUOVO IPERAMMORTAMENTO 2026
L’iperammortamento 2026 si applica esclusivamente a beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, caratterizzati da elevato contenuto tecnologico, digitale o energetico. La norma riprende l’impostazione già nota alle imprese con il Piano Industria 4.0, ma la rafforza e la amplia, includendo anche beni funzionali alla transizione energetica e all’autoconsumo.
Beni strumentali tecnologicamente avanzati
Rientrano nell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi dotati di sistemi di automazione, controllo e integrazione digitale, purché:
- siano interconnessi ai sistemi informatici aziendali;
- consentano lo scambio bidirezionale di dati con altri sistemi interni o esterni;
- siano identificabili in modo univoco (es. indirizzo IP, matricola, sistema di tracciamento).
A titolo esemplificativo, possono rientrare:
- macchine utensili CNC e centri di lavoro automatizzati;
- impianti robotizzati e sistemi di movimentazione automatica;
- macchine per la produzione con sensori, sistemi di controllo e supervisione;
- linee produttive integrate e interconnesse.
Non è sufficiente che il bene sia “tecnologicamente avanzato” in senso generico: l’interconnessione effettiva e documentabile è un requisito chiave per accedere al beneficio.
Beni immateriali e software
L’iperammortamento 2026 si applica anche a beni immateriali strumentali, in particolare software e soluzioni digitali funzionali ai processi produttivi e organizzativi dell’impresa, se integrati con i beni materiali agevolati o con i sistemi aziendali.
Rientrano, ad esempio:
- software di gestione della produzione, pianificazione e controllo;
- sistemi MES, SCADA, CPS;
- software per il monitoraggio delle prestazioni, la manutenzione predittiva e l’analisi dei dati;
- soluzioni digitali per la gestione dell’energia e dell’efficienza produttiva.
Anche in questo caso è essenziale che il software non sia generico, ma strettamente funzionale al processo produttivo o al sistema tecnologico aziendale.
Beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Una novità di particolare interesse è l’inclusione tra i beni agevolabili di impianti e sistemi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, purché l’energia sia utilizzata prevalentemente per autoconsumo all’interno dell’azienda.
Possono rientrare:
- impianti fotovoltaici ad alta efficienza;
- sistemi di accumulo e gestione intelligente dell’energia;
- soluzioni integrate per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici.
DURATA DELLA MISURA E TEMPISTICHE
La norma prevede che gli investimenti siano effettuati nel periodo tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 per poter beneficiare dell’iperammortamento. Per definire la data di effettuazione si fa riferimento ai criteri di competenza del TUIR (art. 109):
- per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione del bene;
- per i beni complessi o realizzati su commessa, può rilevare la data di ultimazione o collaudo;
-
per i contratti di leasing, conta la data di entrata in funzione del bene, non la firma del contratto.
COMUNICAZIONI
Le indicazioni del decreto attuativo prevedono un sistema articolato in seguenti comunicazioni obbligatorie:
Comunicazione ex ante
L’impresa comunica l’ammontare degli investimenti previsti, che possono riguardare uno o più beni riferiti a un’unica struttura produttiva.
Dovranno essere indicati:
- dati struttura produttiva;
- tipologia e ammontare investimenti, previsione di consegna dei beni e previsione di interconnessione o di fine lavori (FER).
A seguito dell’invio, il GSE ha 10 giorni di tempo per verificare la correttezza formale della comunicazione e rilasciare un primo riscontro.
In questa comunicazione, occorrerà indicare, oltre agli estremi dei beni che si intende acquistare – anche una previsione sulla data di interconnessione e – per i beni energetici – la data prevista di entrata in funzione.
Comunicazione di conferma
Dopo il primo via libera, l’impresa ha 60 giorni per confermare l’investimento. In questa fase deve dimostrare di aver versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene oppure, nel caso di leasing, di aver stipulato il contratto di finanziamento e assunto l’impegno all’acquisto tramite la società concedente. In questa sede sarà possibile anche indicare una variazione dei beni, ma solo in diminuzione.
Anche in questo caso, il GSE dispone di 10 giorni per verificare la correttezza delle informazioni trasmesse.
Comunicazione di completamento
Una volta concluso l’investimento — quindi con il bene consegnato e, per i beni 4.0, interconnesso — l’impresa deve inviare la comunicazione di conclusione e chiusura. A questa deve essere allegata la perizia che attesta l’interconnessione dei beni.
Un elemento di novità rilevante è la maggiore flessibilità rispetto al passato: se nella comunicazione ex ante sono stati indicati più beni, è possibile trasmettere la comunicazione di completamento anche solo per una parte di essi, senza dover attendere la conclusione dell’intero investimento.
Si tratta di una differenza significativa rispetto al piano Transizione 5.0, dove quanto dichiarato nella comunicazione ex ante doveva necessariamente coincidere con la comunicazione finale. Questa maggiore flessibilità rappresenta un vantaggio per le imprese, soprattutto in presenza di investimenti distribuiti a fine anno. La data di fruizione dell’incentivo corrisponderà all’esercizio relativo all’anno di effettuazione dell’investimento, ma la fruizione potrà partire, naturalmente, solo dopo l’interconnessione.
La comunicazione di completamento è da inviare non oltre il 15 novembre 2028.
Comunicazioni di monitoraggio
Sono due e dovranno essere effettuate entro le seguenti scadenze:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa trasmette una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno trasmette una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.
Da venerdì 12 giugno 2026, alle ore 12:00, le imprese possono presentare, tramite la piattaforma telematica del GSE, le comunicazioni preventive per accedere all’iperammortamento 2026-2028.
La sezione dedicata alle comunicazioni di conferma dell’avvenuto versamento del 20% (da trasmettere entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE) sarà attivata con un successivo decreto direttoriale.
CUMULABILITÀ
L’incentivo può essere cumulato con altre agevolazioni, sia nazionali sia europee, a condizione che non venga finanziata due volte la stessa quota di costo dell’investimento e non si superi l’importo complessivamente sostenuto dall’impresa.
Ai fini del calcolo del beneficio, la spesa agevolabile deve essere considerata al netto di eventuali contributi o sovvenzioni già ottenuti per le stesse voci di costo.
SOSTITUZIONE DEI BENI
Se durante il periodo di utilizzo dell’agevolazione il bene agevolato viene venduto o trasferito all’estero, l’impresa perde il diritto a beneficiare delle quote residue dell’incentivo.
Fa eccezione il caso in cui, nello stesso periodo d’imposta, il bene venga sostituito con un nuovo investimento caratterizzato da tecnologie analoghe o più avanzate rispetto a quelle del bene originario.
In questa situazione, l’agevolazione continua ad applicarsi alle quote residue, ma solo entro il limite del costo sostenuto per il nuovo bene.
Per verificare se i tuoi investimenti sono agevolabili con il nuovo iperammortamento 2026, contatta il tuo consulente di riferimento o compila il modulo sottostante.