Cos’è il Fondo Nuove Competenze?
Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), nato al fine di contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Il suo obiettivo è quello di permettere alle imprese di migliorare le competenze dei propri lavoratori, tramite delle ore di formazione svolte durante l’orario lavorativo e finanziate dai contributi dello Stato e del FSE, gestito dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal).
Con Decreto interministeriale del 22 settembre 2022 è stato rifinanziato per 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU affluite al Programma operativo nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO).
Chi può beneficiare del Fondo Nuove Competenze?
Lo sportello per l’invio delle domande per il Fondo Nuove Competenze sarà aperto dalle ore 11:00 del 13 dicembre 2022, fino al 28 febbraio 2023. Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro privati che entro il 31 dicembre 2022 avranno stipulato accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro, per favorire i percorsi formativi dei lavoratori. Sono ammissibili gli accordi di rimodulazione dell’orario sottoscritti a partire dal 4 novembre 2022.
Gli accordi devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quali sono le attività finanziabili?
Possono essere finanziati i percorsi di aggiornamento delle competenze dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, in funzione di uno dei seguenti processi:
- innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
- innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso il trattamento delle acque;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Per essere ammissibili, i progetti devono essere finalizzati al conseguimento di una qualificazione o all’acquisizione di una competenza e al rilascio di un attestato finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione.
Quali progetti formativi sono ammessi?
I progetti formativi ammessi sono quelli che prevedono lo sviluppo e l’accrescimento di specifiche competenze e abilità tra quelle previste dal bando.
Per i processi di transizione digitale, di cui alla lettera A, i progetti formativi potranno riguardare:
- competenze digitali di base;
- competenze digitali specialistiche.
Per i processi di transizione ecologica, di alle lettere da B a F, i progetti formativi potranno riguardare lo sviluppo e l’accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione European Skills Competence, Qualifications and Occupations (ESCO).
Con riferimento alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero progetti di transizione industriale, i contenuti formativi dei progetti se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica devono essere referenziati ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
L’agevolazione rimborsa il 60% della retribuzione oraria in riduzione per frequentare i percorsi di sviluppo delle competenze. Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono, invece, rimborsati per l’intero.
La formazione, di norma finanziata dai Fondi Interprofessionali aderenti, deve essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti che svolgono attività di formazione come ad esempio Istituti Tecnici Superiori o Centri di ricerca accreditati. L’impresa che presenta la domanda di accesso non può essere il soggetto erogatore della formazione.
Nel caso in cui l’impresa non aderisca ad un Fondo Interprofessionale o nel caso in cui il Fondo Interprofessionale a cui aderisce non sia tra quelli aderenti all’iniziativa la formazione dovrà comunque essere erogata da uno dei soggetti sopra indicati. È comunque possibile finanziare i progetti formativi accedendo a risorse dei Fondi Interprofessionali che non abbiano aderito al FNC, nell’ambito delle procedure previste dagli stessi e/o ad altre risorse regionali o nazionali.
Il contributo massimo concesso per ogni singola istanza è pari a 10.000.000 di euro. I percorsi devono avere una durata minima di 40 ore per lavoratore e massima di 200 ore.
Le attività formative e la rendicontazione dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
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