Aggiornamento 10/04/2018
Conseguenze dell’acquisizione della perizia nel periodo di imposta successivo a quello di interconnessione.
Risoluzione N.27/E del 09/04/2018
Sintesi risoluzione:
Per poter beneficiare dell’agevolazione, i beni (materiali e immateriali) devono rispettare il requisito dell’interconnessione, che deve essere attestata da: dichiarazione legale rappresentate, perizia tecnica giurata o attestato di conformità.
I documenti devono essere acquisiti entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, oppure, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso e in quest’ultimo caso l’agevolazione può essere fruita solo dal periodo in cui si verifica l’interconnessione.
Il comma 11 (L.232/2016) non prevede alcune termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti che attestano tale requisito di interconnessione.
Dato che la documentazione richiesta serve ad attestare il requisito dell’interconnessione ed è necessaria per fruire dell’agevolazione, nel caso in cui la documentazione venga acquisita in un periodo successivo a quello di interconnessione, l’agevolazione può essere fruita dal periodo di imposta in cui viene acquisita tale documentazione.
L’acquisizione della perizia in periodo di imposta successivo a quello di interconnessione comporta uno slittamento del momento dal quale si può iniziare a fruire del beneficio.
05/09/2017
Il 12 agosto in Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata la legge 123/2017, che proroga al 30 settembre 2018 il termine per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, che possono beneficiare dell’iper ammortamento al 250%.
Questo nuovo termine si sostituisce a quello del 30/06/2018, inizialmente prorogato con il DL. 91/2017 (Decreto Sud).
La proroga riguarda solo i beni materiali.
Pertanto per i beni materiali l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31/12/2017, ovvero entro il 30/09/2018 a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Non è prevista la proroga per i beni immateriali, elencati nell’allegato B.
Pertanto per i beni immateriali l’agevolazione si applica per investimenti effettuati dal 01/01/2017 al 31/12/2017, ovvero entro il 30/06/2018 a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
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