A fine dicembre l’INAIL ha pubblicato il nuovo Avviso pubblico Isi 2023, col quale finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per il Bando Isi INAIL 2023 sono stati stanziati 508.400.000 euro complessivi – raddoppiando così i fondi rispetto all’anno passato – per la realizzazione di progetti che abbiano l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Qui di seguito proponiamo le domande più comuni sul Bando Isi INAIL 2023 con le relative risposte, cercando di dare un quadro il più possibile chiaro e completo su questa opportunità così importante per le imprese.
1. Ai fini della verifica del punteggio, a che data deve essere calcolata la dimensione aziendale?
Deve essere calcolata alla data di invio della domanda, prendendo a riferimento i dati dell’ultimo bilancio approvato (fatturato desunto dalla voce A1 del Conto economico e totale dell’attivo di bilancio) e le Unità Lavorative Annue (ULA) corrispondenti allo stesso esercizio.
2. In che Regime di aiuto viene concesso il contributo Isi INAIL e come si calcola il plafond di aiuti disponibili per accedere al bando?
I regimi di aiuto utilizzati per gli ASSI 1, 2, 3 e 4 sono i seguenti:
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 – de minimis “generico”: max 300.000 euro di aiuti che una impresa unica può ottenere nell’arco di tre anni solari;
- Regolamento (UE) n. 1408/20134 – de minimis “settore agricolo”: max 25.000 euro di aiuti che una impresa unica può ottenere nell’arco di tre esercizi finanziari;
- Regolamento (UE) n. 717/20145 – de minimis pesca e acquacoltura: max 30.000 euro di aiuti che una impresa unica può ottenere nell’arco di tre esercizi finanziari.
Nel calcolo del “plafond” impegnato rilevano gli aiuti che sono stati già concessi all’impresa e devono essere considerati anche quelli che sono stati solamente richiesti.
Il regime di aiuto utilizzato invece per l’ASSE 5 è il seguente:
- UE n. 2022/2472 – “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” (numero di identificazione SA.106388).
3. Le agevolazioni Isi INAIL sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche?
- Non sono cumulabili con altri aiuti di Stato (ad esempio: Nuova Sabatini, misure PSR, bandi FESR della nuova programmazione europea 2021-2027);
- Sono cumulabili con le agevolazioni fiscali quali il credito di imposta sull’acquisto di beni strumentali 4.0. I crediti di imposta infatti non si configurano quali Aiuti di Stato, non sono dunque da conteggiare all’interno del plafond “de minimis” utilizzato e devono essere calcolati prendendo come base di calcolo la parte di costo – una volta calcolata l’agevolazione Isi INAIL – che resta a carico dell’impresa;
- Sono cumulabili con interventi pubblici di garanzia sul credito (es. accesso al Fondo centrale di garanzia PMI o strumenti gestiti da Ismea).
4. C’è possibilità di essere ripescati se non si passa il click day?
Sì, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, le imprese devono mandare all’INAIL la documentazione tecnica a supporto del progetto (III FASE). Se non lo fanno, e se l’INAIL verifica di poter effettuare delle redistribuzioni delle risorse tra Regioni e tra Assi, ci possono essere degli scorrimenti di graduatoria che consentono anche ad alcune imprese non ammesse in fase di click day di essere ripescate.
5. Mediamente quali sono i tempi legati a tutto l’iter di agevolazione?
Una volta ottenuta la concessione del contributo dall’INAIL si hanno a disposizione 12 mesi per l’esecuzione progetto.
In caso di domande di importo pari o superiore a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo, dietro presentazione di apposita fidejussione.
6. Che documenti devono essere inviati all’INAIL in FASE III?
Il documento più importante da inviare a conferma della domanda di contributo è una perizia asseverata, che serve a validare le caratteristiche tecniche del progetto (es. per spese edili, requisiti dei beni, diminuzione del rischio) a una parte terza indipendente.
La perizia asseverata deve essere redatta online da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato. Il titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente, l’amministratore della società, nonché il socio, in caso di società di persone (es. S.s, S.n.c., S.a.s.), anche se soggetto idoneo con competenze specifiche e iscritto a collegio o ordine professionale, non può sottoscrivere la perizia.
Sono da inviare, in base all’intervento anche documenti tecnici quali ad esempio: copia del DVR, modulo di condivisione del progetto con le parti sociali, preventivi per le consulenze su Isi INAIL modelli, listino prezzi e preventivi dei beni da acquistare, prova della proprietà dei beni da dismettere, etc.
7. Quando posso cominciare i miei investimenti?
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione al 30/05/2024. Pertanto sono ammissibili le spese sostenute dal 31/05/2024.
La firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale.
8. Quanto tempo ho per realizzare il mio progetto se ottengo la concessione del contributo?
Il progetto deve essere realizzato entro 365 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione.
Entro questo termine deve essere presentata all’INAIL la documentazione tecnica probante la realizzazione dell’intervento. Nei 365 giorni sono ricompresi anche i tempi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste.
Entro i 60 giorni successivi, l’impresa deve inviare all’INAIL anche la restante documentazione (es. giustificativi di pagamento).
9. Come faccio a distinguere tra macchine obsolete e macchine non obsolete?
Descriviamo le differenze, in estrema sintesi:
- MACCHINE OBSOLETE: non sono conformi ad alcuna direttiva macchine, l’immissione sul mercato è antecedente alla prima Direttiva macchine 98/37/CE ex direttiva 89/392/CEE recepita in Italia con DPR/459/94 pubblicato in GU il 06/09/1996 ed entrato in vigore il 21/09/1996.
Quindi sono obsolete tutte le macchine immesse sul mercato prima del 21/09/1996.
- TRATTORI OBSOLETI: sono tutti quelli immessi sul mercato prima del 01/01/1998;
- MACCHINE NON OBSOLETE: sono conformi alla prima Direttiva macchine 98/37/CE, ma l’immissione sul mercato è antecedente alla seconda Direttiva macchine 2006/42/CE pubblicata sulla GUUE del 09/06/2006 entrata in vigore il 29/06/2006, ma recepita in Italia con d lgs 17/2010 pubblicato in GU del 19/02/2010 ed entrato in vigore il 06/03/2010.
Quindi sono non obsolete tutte le macchine immesse sul mercato tra il 21/09/1996 e il 06/03/2010.
10. Voglio acquistare un muletto (“Carrelli elevatori senza braccio telescopico”): su che asse posso finanziarlo?
Tutte le imprese, comprese le MPI dei settori specifici, possono finanziare muletti facendo domanda sull’ASSE 1.1 – RISCHI TECNOPATICI, collegando però l’acquisto alla riduzione del “Rischio derivante da vibrazioni meccaniche” (Tipologia C, per la quale serve DVR che dimostri la presenza di tale rischio).
Tutte le imprese, escluse le MPI dei settori specifici, possono finanziare muletti facendo sull’ASSE 1.2 – RISCHI INFORTUNISTICI con l’Intervento B (sostituzione di macchine obsolete) o con l’Intervento C (sostituzione macchine non obsolete, per il quale serve DVR che dimostri la presenza del rischio).
11. Su Isi INAIL AGRICOLTURA ogni singolo bene acquistato deve raggiungere la soglia dei 120 punti?
Sì, il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di 2 beni, ma ciascuno dei beni richiesti deve raggiungere il punteggio soglia pari a 120 punti.
12. Una media impresa agricola può presentare domanda sull’ASSE 1.1 – RISCHI TECNOPATICI? E una impresa che fa lavorazioni in agricoltura conto terzi (Agromeccanica)?
Sì, perché devono usare l’ASSE 5 dedicato all’agricoltura le sole micro e piccole imprese agricole.
13. Una impresa agricola può fare domanda di agevolazione sull’ASSE 3 – AMIANTO?
Sì, però il contributo massimo percepibile è pari a 25.000 euro (limite “de minimis” per il settore di attività agricoltura).
14. Se ho partecipato al Bando Isi INAIL negli anni precedenti ma sono stato scartato posso partecipare ora a questo?
Sì, perché si è esclusi da una nuova presentazione domanda solo se si è già ottenuto il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi Agricoltura 2019/2020, ISI 2020, 2021 e 2022.
15. Nella sostituzione di una trattrice agricola è obbligatorio la rottamazione con distruzione del mezzo o posso tenerlo in azienda?
Dipende dalla data di immissione sul mercato dei trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli da sostituire:
- se immessi sul mercato prima del 1° gennaio 1998 è ammissibile la sola rottamazione;
- se immessi sul mercato tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2011 l’impresa può optare per la rottamazione o per la permuta presso il rivenditore.
16. Per Asse 5 agricoltura, il trattore dato in permuta deve avere un rapporto specifico di kW(cv) rispetto al trattore nuovo?
Non sono ammissibili a finanziamento i trattori con potenza nominale superiore a 130 kW.
Non sono ammissibili a finanziamento i trattori a cingoli immatricolati come macchine con potenza nominale superiore a 130 kW.
17. Il bene si può acquistare in leasing?
No, solo sull’Asse 5 – Agricoltura è ammesso il noleggio con patto d’acquisto.
18. Le macchine movimento terra di grandi dimensioni o gli articolati sono inclusi nel Bando Isi INAIL?
No, nell’ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte e non sono ammissibili veicoli a motore e loro rimorchi, ad eccezione delle macchine installate su di essi.
Per “macchine movimento terra compatte” si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine movimento terra aventi massa operativa di cui al punto 3.7 della norma minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati di cui al punto 4.2.3 della norma e gli escavatori compatti di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg.
19. È possibile sostituire ad esempio un escavatore con un trattore, oppure si può fare solo con macchine dalla stessa utilità?
ASEE 1.1 – RISCHI TECNOPATICI: I trattori acquistati rispetto a quelli alienati devono rispettare le seguenti condizioni, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:
- medesime caratteristiche (le caratteristiche sono quelle indicate o riconducibili alla categoria del trattore agricolo o forestale così come definita dal regolamento UE 167/2013);
- potenza non superiore del 30%, fermo restando il rispetto del limite di potenza nominale pari a 130 kW.
ASSE 2 – RISCHI INFORTUNISTICI: per Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:
- analogo tipo;
- allestimento equivalente in termini di accessori/utensili;
- prestazioni non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.);
- prestazioni non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).
I trattori acquistati rispetto a quelli alienati devono rispettare le seguenti condizioni, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:
- medesime caratteristiche; le caratteristiche sono quelle indicate o riconducibili alla categoria del trattore agricolo o forestale così come definita dal regolamento UE 167/2013;
- potenza non superiore del 50%, fermo restando il rispetto del limite di potenza nominale pari a 130 kW.
20. È possibile sostituire un tetto di un capannone in amianto non essendo proprietari del bene ma affittuari dello stesso?
Sì, è proprio l’affittuario a dover presentare domanda se sono i suoi dipendenti ad essere soggetti al rischio amianto.
Sono esclusi gli interventi su immobili dei quali l’impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda.
21. Possono essere presentate più domande su più linee di intervento?
No, è possibile fare una sola domanda, su un solo ASSE, per una sola tipologia di intervento e riferita ad una sola unità produttiva.
22. Per la certificazione ISO 45001:2023 è finanziato il costo della certificazione o anche il tempo dedicato da consulenti ed anche del personale interno aziendale?
Vengono finanziate le spese di consulenza esterna e le spese di certificazione, mentre non può essere rendicontato il valore del tempo del personale interno dedicato al progetto.
Articoli correlati
EGE e credito d’imposta R&S: nuove certificazioni per Innova Finance
Importanti passi in avanti per Innova Finance.
Innova Finance tra i Campioni della Crescita 2023
L’ITQF premia le aziende-motore della ripresa del Paese Sono 800 le aziende campioni della crescita in Italia....