L’INAIL ha pubblicato la tabella temporale con le date dei singoli momenti per la partecipazione al Bando ISI INAIL 2021. La data del click day per l’invio della domanda è mercoledì 16 novembre 2022.
L’INAIL mette a disposizione 273.700 milioni per la realizzazione di progetti che abbiano l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Inoltre, il Bando vuole incentivare le micro e piccole imprese, del settore produzione primaria di prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature innovative per ridurre le emissioni inquinanti, migliorare la sostenibilità e ridurre il rischio infortunistico associato a operazioni manuali.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
- Asse 1
Progetti di investimento (1.1) e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (1.2) - Asse 2
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse 3
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse 5
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, del territorio nazionale iscritte al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane alla data del 16/12/2021, e anche agli enti del terzo settore, solo ed esclusivamente per investimenti appartenenti all’Asse 2 (MMC).
Sono ammesse tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto.
Per gli Assi da 1 a 4 sono ammesse anche eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza. Per tutti gli interventi è richiesta una perizia asseverata per la quale la spesa ammissibile massima è di € 1.850.
L’importo massimo erogabile corrisponde a € 130.000 di risorse finanziarie destinate a progetti appartenenti agli Assi 1, 2 e 3.
Per le imprese agricole che fanno domanda sull’Asse 3 il contributo massimo è di € 25.000. Mentre, per i progetti appartenenti all’Asse 4 è di € 50.000 e per quelli appartenenti all’Asse 5 di € 60.000.
Le imprese possono presentare una sola domanda su una sola linea di finanziamento del Bando Isi e riguardante una sola unità produttiva.
In caso di ammissione a contributo, il progetto deve essere realizzato entro 365 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione.
Nel corso di questo articolo verranno illustrate le tipologie di progetto finanziabili per ciascun Asse e le modalità per la presentazione della domanda.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda: come partecipare al bando INAIL?
Le imprese avranno a disposizione una procedura informatica sul sito INAIL per inserire gli elementi essenziali relativi alla propria domanda di finanziamento.
La domanda compilata sarà acquisita dall’INAIL solo se supererà 120 punti: tale punteggio soglia dipende dalla tipologia di intervento selezionato, dalla dimensione dell’impresa e dalla sua posizione assicurativa (PAT INAIL).
Le domande sopra soglia – identificate ognuna da un codice – dovranno essere poi inoltrate allo sportello informatico INAIL nel giorno del cosiddetto “click-day”, per l’acquisizione di una posizione utile in ordine cronologico.
Al termine del click-day, solo le domande ammesse agli elenchi cronologici provvisori (graduatoria provvisoria) dovranno essere confermate, inviando all’INAIL la documentazione tecnica di progetto completa.
Una volta terminata la valutazione delle domande complete, INAIL pubblicherà gli elenchi cronologici definitivi (graduatoria definitiva) di tutte le domande ammesse a contributo.
Caratteristiche degli assi di finanziamento
ASSE 1 – 1.1. Investimenti
Per essere finanziabili i progetti devono ricadere in una delle tipologie di intervento di seguito elencate.
- Progetti di riduzione del rischio chimico che prevedono l’acquisito e l’installazione di: impianti di aspirazione e captazione di gas, fumi, nebbie, vapori o polveri; cappe di aspirazione; cabine di verniciatura, spruzzatura, carteggiatura; sistemi di isolamento dell’operatore; altre macchine e impianti.
- Progetti di riduzione del rischio rumore realizzati tramite l’acquisto di: pannelli fonoassorbenti; cabine; cappottature; schermi acustici e simili.
- Progetti di riduzione del rischio rumore tramite la sostituzione di macchine o trattori agricoli o forestali.
- Progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, mediante la sostituzione di macchine conformi alle direttive di prodotto di riferimento.
- Progetti di riduzione del rischio biologico, mediante la realizzazione di specifiche misure di contenimento o di prevenzione.
- Progetti di riduzione del rischio di caduta dall’alto, tramite l’acquisto e l’installazione permanente di ancoraggi puntuali, lineari flessibili o lineari rigidi.
- Progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine e trattori agricoli o forestali obsoleti.
- Progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete.
- Riduzione del rischio incendio mediante la sostituzione di impianti elettrici installati prima del 13 marzo 1990 o di sistemi fissi automatici di rilevazione incendio installati prima del 1° gennaio 2010.
- Riduzione del rischio infortunistico mediante l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone.
- Riduzione del rischio radon attraverso l’acquisto o l’installazione di un sistema di monitoraggio di misure correttive come pressurizzazione degli ambienti di lavoro o aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati.
- Progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale, che prevedono l’acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche.
- Progetti di riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati o a sospetto inquinamento.
ASSE 1 – 1.2 Modelli
Sono ammessi i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale come segue:
- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO-45001:2018;
- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL- Parti Sociali, come accordi per l’implementazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle Imprese a Rete, nelle PMI, nelle aziende di esercizio dei parchi eolici, e altre;
- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non certificato, ma conforme alle linee guida UNI-INAIL o alla UNI ISO 45001:2018;
- adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.lgs. 81/2008 asseverato in conformità: alla norma UNI 11751-1:2019 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile; alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali;
- adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.lgs. 81/2008 non asseverato, relativo ai soli reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato standard SA 8000;
- modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente di modelli, standard e linee guida:
- per il Bilancio Sociale: i modelli di rendicontazione sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS);
- per il Bilancio di Sostenibilità: il GRI Sustainability Reporting Standards del 2018;
- per il Report integrato: l’International Integrated Reporting Framework 1.0.
Il beneficiario deve mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo.
ASSE 2 – Movimentazione manuale di carichi
Solo su questa Linea, oltre alle imprese sono ammissibili i seguenti enti del terzo settore:
- Organizzazioni di volontariato (ODV);
- Associazioni di promozioni sociali (APS);
- Enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
- Cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
- Imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017.
Sono ammessi progetti che ricadono in una delle seguenti tipologie di intervento:
- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti, con progetti che prevedono la modifica delle strutture murarie per ampliare gli spazi di manovra; l’acquisto di dispositivi medici e di accessori che consentono di spostare i pazienti più facilmente; la sostituzione dei letti di degenza.
- Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi.
- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.
- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione.
- Riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale di carichi nelle attività di pulizia delle spiagge.
ASSE 3 – Amianto
Sono ammessi i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA), relativi unicamente alla rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato. Sono quindi esclusi gli interventi di rimozione che non comprendono lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.
Le tipologie di intervento ammesse sono le seguenti:
- rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti contenenti amianto in matrice friabile;
- rimozione di MCA da mezzi di trasporto;
- rimozione di MCA da impianti e attrezzature;
- rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto;
- rimozione di coperture in cemento-amianto;
- rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, comignoli, etc.), non menzionati sopra.
ASSE 4 – Rifiuti
Sono ammesse solo le micro e piccole imprese che svolgono attività economica nel settore dei rifiuti, con i seguenti codici Ateco 2007:
E.38 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali;
E.39 – Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.
Le attività finanziabili rientrano nelle seguenti tipologie di intervento:
- Riduzione del rischio infortunistico tramite la sostituzione di macchine obsolete come quelle per la raccolta dei rifiuti o per il loro trasporto.
- Riduzione del rischio dei rumori con la realizzazione di interventi ambientali quali pannelli fonoassorbenti, silenziatori.
- Riduzione del rischio di rumori con la sostituzione di macchine.
- Riduzione del rischio chimico mediante l’acquisto e l’installazione di impianti o cappe di aspirazione, sistemi di pulizia ad umido, segregazione di ambienti e di sistemi di movimentazione di materiali, altre macchine.
- Riduzione del rischio dovuto a sollevamento e abbassamento di carichi.
- Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi.
- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.
- Riduzione del rischio biologico tramite la realizzazione di misure come quelle di contenimento o di prevenzione.
- Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
- Riduzione del rischio incendio mediante l’adozione di sistemi di protezione o prevenzione.
ASSE 5 – Agricoltura
Sono ammesse solo le micro e piccole imprese, inclusi i giovani agricoltori, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, qualificate come impresa individuale, società agricola o società cooperativa e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese o all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo alla data del 16/12/2021.
Le attività finanziate comprendono l’acquisto, o noleggio con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nonché per l’abbattimento delle emissioni inquinanti.
Il progetto di investimento deve essere finalizzato alla riduzione di specifici fattori di rischio quali la riduzione del rischio infortuni, del rischio rumore, nonché dei rischi derivanti da operazioni manuali.
Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di 2 beni così componibili:
- 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
- 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
- 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.
Articoli correlati
Le nuove misure agevolative per le imprese lombarde
Per le imprese di tutte le dimensioni.
Crisi Ucraina: misure di sostegno alle imprese
Agevolazioni per le imprese che esportano in Ucraina, Russia e Bielorussia.