Pubblicata una nuova sentenza a favore di un’impresa del bolognese rappresentata e difesa dall’avv. Carla Pesce e dalle dott.ssa Laura Lo Vetere e dott.ssa ing. Rachele Iannone di Innova Finance.
Continua a far discutere la questione delle contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria sulla fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo che ha interessato dal 2015 migliaia di imprese.
Dopo aver portato avanti per diverso tempo progetti per innovare i propri prodotti o servizi ed aver attinto alle agevolazioni introdotte dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013 e successive modificazioni anche attuate con il comma 2 dell’art. 8 del D.M. 27/05/2015, le imprese sono state costrette a subire per mesi rigidi controlli dell’Agenzia delle Entrate, che continua a richiedere l’impiego di tempo ed energie per presentare tutta una serie di documentazione integrativa che, alla prova dei fatti, si rivela poi inutile, posto che l’Ente impositore mantiene inalterata la linea della contestazione, senza avere alcuna competenza tecnica sia nell’elaborazione del PVC che poi nel successivo avviso di accertamento.
Negli anni il Governo ha cercato di introdurre soluzioni alternative che avessero comunque l’obiettivo di incentivare le imprese a rimborsare le cifre fruite. È stato introdotto con il D.L. n. 146/2021 lo strumento del riversamento spontaneo dei crediti per R&S indebitamente utilizzati prorogando più volte il termine per la presentazione delle istanze che al momento è fissato per il 31 ottobre prossimo.
La materia è trattata anche nella prima versione del Disegno di Legge di Bilancio 2025 che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 15/10/2024 in cui sono previsti 190 milioni di euro per riconoscere un contributo in conto capitale a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo e che hanno aderito o aderiranno alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024 (art. 74).
Altro tassello al filone giurisprudenziale già abbastanza chiaro
Nonostante lo strumento che incentiva le imprese a riversare il credito per non incorrere in atti impositivi e in alcuni casi doversi difendere dalla segnalazione penale, sono ancora molte le imprese che, per veder tutelati i crediti di R&S fruiti, si rivolgono alle rispettive Corti Tributarie le quali, a loro volta, continuano a emettere sentenze in loro favore.
È recentissima l’ultima sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna – Sezione 2, riunitasi all’udienza del 22 ottobre scorso, che ha accolto il ricorso di un’azienda del bolognese rappresentata e difesa dall’avv. Carla Pesce e dai responsabili di Innova Finance, dott. ing. Laura Lo Vetere e dott. ing. Rachele Iannone di Innova Finance, società specializzata in finanzia agevolata e nello specifico nella certificazione delle attività di Ricerca e Sviluppo ed iscritta all’Albo Certificatori Crediti d’Imposta R&S, Innovazione e Design con numero 000494.
Il caso
La vertenza era nata con il disconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito d’ imposta che l’azienda aveva fruito per un progetto di ricerca e sviluppo dal quale era scaturito anche un brevetto e per il quale la stessa Agenzia non riteneva idonee le spese sostenute per il personale impiegato. L’amministrazione finanziaria si era esposta ulteriormente osservando che il deposito di una domanda di brevetto e l’ottenimento dello stesso non è un requisito di per sé sufficiente a far rientrare l’attività svolta nel contesto agevolativo e, partendo da queste considerazioni, nell’ottobre del 2023 aveva emesso un atto di recupero per gli anni 2017, 2020 e 2021.
La sentenza
La Corte di prime cure ha ribadito che l’atto di recupero che l’Agenzia delle Entrate ha emanato “è del tutto carente di una idonea motivazione perché fondato su considerazioni generiche, prive di qualsiasi riferimento concreto al progetto valutato e soprattutto perché rese da un organo, ovvero l’Agenzia delle Entrate (o meglio, il funzionario verificatore) del tutto privo delle competenze tecniche necessarie a compiere tale valutazione.”
E ancora” la carenza di motivazione, di fatto, non è rivolta alla mancanza di un requisito di mera natura formale, quale l’allegazione del PVC all’atto di recupero, ma all’insussistenza di un dato sostanziale di fondamentale importanza, quale la necessità di una perizia tecnica da parte del MISE.”
Il tutto in linea con altre sentenze analoghe tra le quali quella della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti – Sentenza del 12/12/2022, n. 454/1/2022. Nello stesso senso anche CTP Ancona – Sentenza del 11/08/2021, n. 392/2/2021; CTP Vicenza – Sentenza del 09/07/2021, n. 365/3/2021 e CTP Napoli – Sentenza del 03/06/2022, n. 5952/15/2022.
La Corte poi cita una recentissima sentenza, la n. 738 del 21/09/2023, emessa dalla C.G.T. di Secondo Grado delle Marche – sezione I – che “ha evidenziato che né la Legge di cui all’ art.3 D.L 145/13 e DM 27/05/2015, né la prassi ministeriale e neanche il c.d. Manuale di Frascati richiedono l’ottenimento di una privativa industriale di brevetto per invenzione al fine del soddisfacimento del requisito dell’innovazione.” E poi da meriti all’impresa che “proprio sul concetto di novità è stata molto scrupolosa” aggiungendo “che non si è fermata al riconoscimento del brevetto ma ha voluto anche ricorrere ad una perizia di parte” redatta dai tecnici di Innova Finance “per valutare anche le attività sostenute per portare avanti il progetto, la quale pur costituendo prova atipica, è idonea per supportare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per considerare innovativi i progetti R&S per cui è causa” come aveva già confermato la CTP Modena – Sezione 2 – Sentenza n. 54 del 17/02/2022.
Anche sui costi ammissibili la Corte fa proprie le considerazioni dell’impresa affermando che “Non si evince come sia possibile che l’ADE a pag. 3 dell’atto di recupero contesti il fatto che la tipologia dei costi per R&S è data unicamente da costi per il personale”.
In definitiva la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna ribadisce l’orientamento giurisprudenziale di merito che ritiene che “… ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti, la mera facoltà attribuita all’Agenzia delle Entrate di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di fornire il proprio parere, prevista dal comma 2 dell’art. 8 del D.M. 27/05/2015, attuativo del D.L. n. 145/2013, esprime in realtà la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla Pubblica amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Di conseguenza, è illegittimo l’atto impositivo che scaturisca dell’esercizio di una discrezionalità tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti”.
Considerazioni finali
Il Governo continua gli sforzi alla ricerca di una soluzione istituzionale ad una questione che va avanti da anni e sta arrecando non pochi problemi alle imprese, disincentivando gli investimenti in ricerca e sviluppo o, quanto meno, la fruizione delle agevolazioni previste per questo tipo di investimenti. Al momento i termini per aderire al riversamento spontaneo scadono il 31 ottobre 2024 e non è prevista ulteriore proroga ma si parla di un incentivo per chi aderirà al riversamento spontaneo con uno stanziamento di 190 milioni di Euro per un futuro contributo in conto capitale (mentre mesi fa si parlava di una sanatoria al 50%). Tutto questo se da un lato dimostra la volontà del Governo di venire incontro agli imprenditori dall’altro è quasi imposto dalla copiosa giurisprudenza a favore delle imprese.
Continuiamo comunque a pensare che le imprese che abbiano fruito dell’agevolazione sulla base delle interpretazioni vigenti, nel momento in cui sono stati sostenuti i costi e portate avanti le attività, non dovranno effettuare alcun riversamento, per le stesse motivazioni contenute ormai nelle centinaia di sentenze emesse per tale materia, tra le quali quelle della recentissima sentenza esaminata, che ha visto pieno accoglimento del ricorso del contribuente.
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