Il testo del DDL verso l’esame della Camera
La prima versione del Disegno di Legge di Bilancio 2025, approvata dal Consiglio dei Ministri e firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è un documento composto da 144 articoli, suddivisi in cinque capi, che arriverà alla Camera dei Deputati per le audizioni in Commissione Bilancio da lunedì 28 ottobre; il termine degli emendamenti dovrebbe essere fissato fra l’8 e il 10 novembre.
La versione definitiva del DDL dovrà essere approvata da entrambi i rami del Parlamento entro il 31 dicembre 2024.
Di seguito le principali misure contenute nel DDL che interessano le imprese, contenute in particolare nel TITOLO VIII – MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI:
ART. 70. (Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)
Confermata la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per il periodo 2025, 2026 e 2027, in presenza di incrementi occupazionali netti a tempo indeterminato risultanti al termine di ciascuno di questi periodi d’imposta, rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
ART. 72. (Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)
Comma 1 – L’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato detto “Decontribuzione Sud”, viene prorogato fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Sono prorogati anche gli esoneri contributivi “Bonus giovani”, “Bonus donne” e “Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica”, con risorse ripartite dal 2024 al 2027.
Comma 3 – Viene istituito un fondo, con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l’anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l’anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2028 e di 750 milioni di euro per l’anno 2029, per finanziare interventi volti a mitigare il divario nell’occupazione e nello sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale nelle aree svantaggiate del Paese. Potranno essere riconosciute, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, agevolazioni per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, ad individuare le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nei limiti delle risorse del fondo.
ART. 73. (Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)
L’articolo proroga fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di 6 milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il credito d’imposta sulle spese di consulenza relative alla quotazione in borsa delle PMI. In particolare, alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.
ART. 74. (Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)
L’articolo – prevedendo fondi pari a 190 milioni di euro – introduce il riconoscimento di un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024.
Con decreto emanato del Ministro del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno indicate le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.
ART. 75. (Nuova Sabatini)
La misura viene rifinanziata di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
ART. 77. (Credito d’imposta ZES)
Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA), dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, prevedendo una dotazione fondi di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025.
Le imprese, per fruire del credito d’imposta, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 [NdR: sembra ci sia un refuso nella data di inizio ammissibilità delle spese] e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A seguire, le imprese che avranno presentato la comunicazione di prenotazione, dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione – entro il termine del 15 novembre 2025 – degli investimenti indicati nella comunicazione di prenotazione. La comunicazione integrativa (con estremi delle fatture e certificazione contabile) dovrà indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione di prenotazione.
L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario, sarà pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa di 1,6 miliardi all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
L’articolo conferma che MIMIT e Regioni della ZES potranno agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027 di loro titolarità, nel caso in cui il credito fruibile risulti inferiore a quello massimo riconoscibile in regime di Esenzione.
ART. 79. (Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)
Il Ministro del turismo avrà a disposizione 110 milioni di euro nel 2025 per un decreto nel quale individuare i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali che sostengano l’offerta turistica. La gestione dello strumento sarà affidata ad Invitalia ed ENIT S.p.A.
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