Credito d’imposta per le PMI e le GI
Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) sono aree istituite in alcune regioni del Centro-Nord Italia individuate dalla normativa europea come “più sviluppate”.
Le ZLS sono nate per incentivare gli investimenti nelle zone portuali e retroportuali, comprese quelle di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, sfruttando la presenza di infrastrutture strategiche.
Una ZLS deve includere almeno un’area portuale e può comprendere anche aree della stessa regione che non siano direttamente adiacenti all’area portuale, a condizione che presentino un nesso economico funzionale con la predetta area portuale. Tale nesso può essere inteso come presenza, o potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
Se in una regione sono presenti più Autorità di sistema portuale e queste includono scali situati in regioni diverse, la regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS. Questa seconda ZLS può comprendere, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all’Autorità di sistema portuale che gestisce scali in più regioni.
Nel caso in cui una regione non disponga di alcuna area portuale e un’altra regione ne possieda almeno una, le due regioni possono presentare congiuntamente una richiesta per istituire una Zona Logistica Semplificata (ZLS) interregionale, definendo le modalità di cooperazione.
Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata e non può comprendere zone residenziali.
Quali sono le ZLS?
Ogni ZLS viene istituita tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), con una durata minima di 7 anni, rinnovabile per un massimo di ulteriori 7 anni.
Ogni ZLS deve dotarsi di un Piano di sviluppo strategico che preveda specifiche semplificazioni amministrative per le imprese già operative e per quelle che si insediano nella ZLS. Il piano può includere, ad esempio, le agevolazioni economiche, fiscali e i benefici in ambito doganale, rendendo le ZLS particolarmente attrattive per nuovi investimenti.
Le ZLS già formalmente istituite sono:
- ZLS Regione Liguria – Porto e Retroporto di Genova, per la quale il DPCM di nomina del Comitato di indirizzo è entrato in vigore il 12/11/2024 ;
- ZLS Regione Veneto: Porto di Venezia – Rodigino, istituita con DPCM del 05/10/2022;
- ZLS Regione Emilia-Romagna, istituita con DPCM del 10/10/2024.
Le ZLS in attesa di formale istituzione sono:
- ZLS Regione Lombardia;
- ZLS Regione Toscana;
- ZLS Regione Friuli Venezia Giulia.
Chi sono i beneficiari?
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese (PMI e GI), indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza e dal regime contabile adottato, che abbiano una sede operativa destinataria dell’investimento nelle porzioni di territorio delle Zone Logistiche Semplificate già istituite che sono ammissibili agli aiuti a finalità regionale di cui all’art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE.
Per le imprese agricole l’agevolazione è riconosciuta solo per gli investimenti relativi alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento GBER.
Sono esclusi:
- i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà.
Le imprese interessate potranno presentare domande per ottenere l’agevolazione dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, seguendo la procedura di valutazione automatica.
Quali sono le attività finanziate?
Sono agevolati gli investimenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche tramite contratti di locazione finanziaria, oltre all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, utilizzati effettivamente per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Gli investimenti devono fare parte di un progetto di investimento iniziale e possono riguardare, anche mediante contratti di locazione finanziaria:
- l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS;
- l’acquisto di terreni;
- l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Per le grandi imprese l’investimento deve riferirsi obbligatoriamente a una nuova attività economica.
La retroattività è ammessa. Sono finanziati gli investimenti in beni strumentali realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 in strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZES già istituite.
Gli investimenti non devono essere stati oggetto dell’adduzione di impegni giuridicamente vincolanti:
- Per la ZLS Regione Veneto: prima dell’ 8 maggio 2024;
- Per la ZLS Regione Emilia-Romagna: prima del 10 ottobre 2024;
- Per la ZLS Porto e retroporto di Genova: prima del 12 novembre 2024.
Come funziona l’agevolazione?
Si tratta di un credito d’imposta concesso in Regime di Esenzione, cumulabile con altre agevolazioni concesse nello stesso regime e con ulteriori aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammessi al beneficio. Tuttavia, è necessario che tale cumulo non superi l’intensità o l’importo massimo di aiuto consentiti dalle normative europee di riferimento. Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non sono considerate aiuti di Stato.
Il limite per ciascun progetto d’investimento deve essere compreso tra 200 mila e 100 milioni di euro.
L’intensità dell’aiuto varia in base alla dimensione dell’impresa e all’importo dell’investimento, coprendo dal 10 % al 35% dell’investimento.
Se nell’unità produttiva viene effettato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento STEP, l’intensità di aiuto è aumentata del 5%.
L’ammontare massimo del credito fruibile sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate entro 10 giorni dal termine del 30 gennaio 2025. In ogni caso, la percentuale verrà calcolata in base al rapporto tra il limite complessivo della spesa, pari a 80 milioni di euro, e il totale delle richieste pervenute.
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