L’AGEVOLAZIONE È STATA RIFINANZIATA CON ULTERIORI 1,6 MILIARDI DI EURO
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il 7 agosto 2024, del decreto-legge “Omnibus”, le imprese che investono nella Zona Economica Speciale (Zes) del Mezzogiorno potranno beneficiare di un credito d’imposta maggiore, grazie allo stanziamento di ulteriori 1,6 miliardi di euro, in aggiunta agli 1,8 già previsti (poi confermate dal Ministero pari a 1,67 miliardi di euro).
Di seguito integriamo le altre principali novità, con richiamo agli elementi normativi già noti emersi dal Decreto Attuativo MEF – Ministero per gli Affari europei, del 17/05/2024, e dal provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 22 luglio 2024.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE SPESE
Dal 18 novembre 2024 al 02 dicembre 2024 le aziende che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa. Questa dovrà attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti già segnalati. La comunicazione deve indicare:
- l’ammontare del credito d’imposta maturato sugli investimenti effettivamente realizzati;
- le relative fatture elettroniche;
- la certificazione contabile delle spese sostenute.
Inoltre, viene riconosciuta alle Regioni la possibilità di agevolare gli stessi investimenti – fino al raggiungimento dell’intensità massima consentita dalla normativa europea in materia di aiuti – mediante l’impiego delle risorse dei programmi regionali della politica di coesione europea 2021-2027, nel rispetto delle previsioni dei medesimi programmi e nei limiti delle risorse determinate da ciascuna Regione.
TEMPISTICHE DELLA ZES UNICA
È stato esplicitato che, per determinare il momento in cui gli investimenti (01/01/2024 – 15/11/2024) si considerano effettuati, si deve fare riferimento al principio di competenza (art. 109, commi 1 e 2 del TUIR). Non sono ammesse acquisizioni avvenute tra soggetti con rapporti di controllo o di collegamento.
- FASE 1 – COMUNICAZIONE PRENOTAZIONE RISORSE – Dal 12/06/2024 al 12/07/2024 (valutazione automatica)
- FASE 2 – COMUNICAZIONE INTEGRATIVA: dal 18/11/2024 al 02/12/2024: questa comunicazione va inviata anche da chi in FASE 1 aveva dato indicazione di investimenti agevolabili già realizzati.
AMMONTARE E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO ZES UNICA
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il nuovo limite di spesa.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dall’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Il credito non può essere compensato prima che gli investimenti siano completati, e ad oggi non è prevista alcuna proroga rispetto al termine di completamento degli stessi, fissato al 15 novembre 2024.
CUMULABILITÀ DELLA ZES UNICA
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de Minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il credito Zes Unica si ritiene altresì cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano però qualificabili come aiuti di Stato.
CERTIFICAZIONI RICHIESTE PER LA ZES UNICA
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
PROCEDURE DI EROGAZIONE DEL CREDITO ZES UNICA
L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione, come segue:
- Post Fase 1 – Il credito d’imposta è fruibile: dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del 1° provvedimento con cui l’AdE approva la percentuale di credito fruibile e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
- Post Fase 2 – Il credito d’imposta è fruibile: dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del 2° provvedimento con cui l’AdE approva la percentuale di credito fruibile.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
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