Agevolazioni per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025
Il credito d’imposta ZLS è una misura di agevolazione fiscale introdotta per incentivare gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), aree strategiche localizzate in prossimità di porti o nodi logistici rilevanti. L’obiettivo principale dello strumento è promuovere lo sviluppo economico dei territori coinvolti, attrarre nuovi investimenti e rafforzare la competitività del sistema logistico nazionale.
Cosa sono le ZLS e dove si trovano?
Le Zone Logistiche Semplificate possono essere istituite nelle regioni del Centro-Nord Italia considerate “più sviluppate” secondo la classificazione della normativa europea. Si tratta delle seguenti regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige (Province autonome di Bolzano e Trento), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Ciascuna regione può attivare una sola ZLS, a condizione che includa un’area portuale con le caratteristiche previste dalla normativa europea in materia di rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) o sia sede di un’Autorità di sistema portuale. Una ZLS, inoltre, può includere anche territori non contigui della stessa regione, purché esista un nesso economico-funzionale con l’area portuale, come la presenza – o il potenziale sviluppo – di attività economico-produttive previste nel Piano di sviluppo strategico, oppure adeguate infrastrutture logistiche di collegamento.
La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.
L’istituzione di una ZLS avviene tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e ha una durata minima di 7 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 7 anni.
Ogni ZLS deve adottare un Piano di sviluppo strategico che preveda specifiche semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali, economiche e doganali a favore delle imprese già operative o di nuovo insediamento all’interno della zona.
Le ZLS formalmente attivate fino ad oggi sono le seguenti:
- ZLS Porto e Retroporto di Genova (Liguria)
- ZLS Regione Veneto: Porto di Venezia – Rodigino
- ZLS Regione Emilia-Romagna
- ZLS Regione Lombardia
- ZLS Regione Toscana
- ZLS Regione Friuli-Venezia Giulia
Chi può beneficiare del credito d’imposta ZLS?
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese, di qualsiasi settore e dimensione – PMI e grandi imprese – a prescindere dal regime contabile adottato, purché abbiano una sede operativa destinataria dell’investimento localizzata all’interno delle porzioni di territorio delle Zone Logistiche Semplificate già istituite.
Per quanto riguarda le imprese agricole, il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente per gli investimenti riferiti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, purché tali attività rientrino nell’ambito di applicazione del Regolamento GBER (General Block Exemption Regulation).
Sono invece escluse dal beneficio le imprese operanti nei seguenti settori:
- Industria siderurgica
- Industria carbonifera e della lignite
- Settore dei trasporti, ad eccezione dei comparti del magazzinaggio e dei servizi di supporto ai trasporti
- Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e relative infrastrutture energetiche
- Settore delle telecomunicazioni e banda larga
- Settori creditizio, finanziario e assicurativo
Sono inoltre escluse:
- Le imprese in stato di liquidazione o scioglimento
- Le imprese che versano in una condizione di difficoltà economico-finanziaria, come definita dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Quali sono le attività finanziate?
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione localizzate all’interno delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) già istituite.
Sono ammessi al credito d’imposta gli investimenti relativi a:
- Acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature nuove destinati all’attività produttiva;
- Acquisto di terreni;
- Acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, effettivamente utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa all’interno della struttura produttiva.
È previsto un limite: il valore complessivo dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del totale dell’investimento agevolato.
Per essere ammissibili, gli investimenti devono far parte di un progetto iniziale, finalizzato all’avvio o all’ampliamento di un’attività economica nella ZLS. Per le grandi imprese, l’agevolazione è riconosciuta esclusivamente se l’investimento è riferito a una nuova attività economica.
Sono agevolabili anche gli investimenti in beni immobili strumentali già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti, purché funzionali all’attività economica da avviare o potenziare.
Importi e intensità dell’agevolazione
- Il credito d’imposta può coprire fino al 35% delle spese ammissibili, in misura variabile in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione geografica dell’investimento.
- Se l’investimento rientra tra quelli previsti dal Regolamento STEP, è previsto un incremento dell’intensità d’aiuto pari al 5%.
- L’importo agevolabile deve essere contenuto tra 200.000 e 100 milioni di euro.
Cumulabilità del credito d’imposta
Il credito d’imposta è concesso in Regime di Esenzione ed è cumulabile:
- Con altri aiuti concessi in Regime de Minimis;
- Con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non superi i limiti di intensità o di importo previsti dalla normativa europea;
- Con altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.
Scadenze e modalità di presentazione
La procedura per accedere al credito d’imposta ZLS si articola in due fasi:
- Comunicazione di prenotazione delle risorse – dal 22 maggio al 23 giugno 2025
Le imprese devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente l’ammontare delle spese già sostenute e di quelle che prevedono di sostenere entro il 15 novembre 2025, al fine di prenotare le risorse disponibili. - Comunicazione integrativa – dal 20 novembre al 2 dicembre 2025
Le imprese che hanno presentato la comunicazione di prenotazione sono tenute a trasmettere una comunicazione integrativa, attestando l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella prima fase, entro il termine del 15 novembre 2025.
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