L’Italia, insieme alla Francia e alla Germania, è tra i paesi con il più alto consumo diretto di energia nella produzione alimentare dell’Unione Europea. Pertanto, la Missione 2 Componente 1.2 del PNRR mira proprio allo sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile. Nello specifico, l’investimento 2.2 è dedicato al parco agrisolare e si propone di ammodernare e utilizzare i tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, per la produzione di energia rinnovabile. Il raggiungimento di questi obiettivi aumenterebbe la sostenibilità e l’efficienza energetica dei settori, contribuendo anche al benessere degli animali.
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli ha firmato il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2022 relativo al parco agrisolare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 il 28 giugno. Lo sportello per presentare le domande sarà aperto dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022.
Le risorse complessive, pari a circa 1,5 miliardi, saranno assegnate tramite bandi: il primo bando è previsto entro dicembre 2022, con un periodo di apertura di 60 giorni. Seguirà un bando 2023 e un eventuale bando nel 2024, per impiegare risorse economiche non assegnate nei precedenti.
Potranno presentare domanda le seguenti categorie di imprese costituite, iscritte e attive nel Registro Imprese alla data di domanda:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali, appartenenti ai codici ATECO che verranno definiti in fase di apertura del bando;
- cooperative agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse e cooperative o loro consorzi considerati imprenditori agricoli.
Sono esclusi coloro che non hanno un titolo di disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola in cui vengono realizzati gli interventi.
La misura finanzia la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con potenza di picco compresa tra 6 e 500 kWp.
In dettaglio, la misura finanzia la realizzazione, anche congiunta, di:
- intervento A (obbligatorio) – acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione e ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica;
- interventi B (facoltativi) – uno o più interventi di riqualificazione, ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture
- rimozione o smaltimento dell’amianto o dell’eternit dai tetti;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.
Le spese ammissibili
Le spese ammissibili sono:
Intervento A
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete.
I massimali di spesa sono stabiliti in 1.000/1.500 euro per ogni KWp installato, a seconda delle spese sostenute.
Interventi B
Per gli interventi facoltativi di efficientamento energetico: demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di 700 euro/KWp.
Per tutti gli interventi sopra menzionati, sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, alla direzione lavori e ai collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Non sono ammessi: l’acquisto di beni usati, di beni in leasing, di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti; lavori in economia; prestazioni gestionali; e l’acquisto o la modifica di mezzi di trasporto.
I contributi vengono erogati in conto capitale, ancora non si è a conoscenza del regime di aiuto di Stato nell’ambito del quale verranno concessi, poiché questo deve essere ancora stabilito e autorizzato dalla Commissione europea. Alle sole imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli sarà applicato il Regime di Esenzione.
In cosa consiste l’agevolazione?
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750 mila euro, nel limite massimo di 1 milione di euro per singolo beneficiario.
Il contributo a fondo perduto è concesso con le seguenti intensità di aiuto:
Per le aziende agricole attive nella produzione primaria:
- 50% delle spese, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali localizzati nel Sud Italia (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);
- 40% delle spese, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali localizzati nelle altre Regioni.
Le aliquote possono essere maggiorate di +20% per: i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei 5 anni precedenti la data della domanda; gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.
Per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli:
- 50% delle spese, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali localizzati nel Sud Italia (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);
- 40% delle spese, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali localizzati nelle altre Regioni.
Per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nei punti precedenti (Regime di Esenzione artt. 38 e 41):
- 30% dei costi ammissibili, che sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall’azienda in relazione alla specifica situazione dell’edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel bando.
L’intensità può essere maggiorata di: +20% per le piccole imprese; +10% per le medie imprese; +15% per investimenti effettuati nelle zone assistite (Sud Italia).
I beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30/06/2026.
Lo stato di attuazione della misura
Il Ministero della Transizione ecologica (MITE) lo scorso 27/06/2022 ha pubblicato le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”.
Il documento descrive le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.
Dal 27 giugno al 12 luglio inoltre lo stesso MITE ha aperto una consultazione pubblica sulla misura “parco agrisolare”: durante questo periodo le parti interessate hanno potuto inviare osservazioni al Ministero sulle modifiche da apportare alla normativa prima dell’apertura del bando 2022.
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