Tutto quello che le imprese devono sapere tra novità, dubbi operativi e opportunità
Con il ritorno dell’iperammortamento per il periodo 2026–2028, il legislatore riporta al centro delle politiche industriali uno strumento fiscale volto a sostenere gli investimenti in innovazione ed efficientamento energetico.
La misura prevede una dotazione iniziale pari a 9,8 miliardi di euro e si inserisce in un contesto in cui le imprese sono chiamate a interpretarne correttamente le novità, anche alla luce delle differenze rispetto al precedente piano Transizione 4.0.
Per fare chiarezza sui principali aspetti della misura, abbiamo fatto due chiacchiere con Isabella Gilli, Responsabile dell’Ufficio Studi di Innova Finance, raccogliendo il punto di vista di chi ogni giorno affianca le aziende nella pianificazione degli investimenti.
Qual è il perimetro dei beni strumentali agevolabili?
Sono agevolabili investimenti in beni (materiali e immateriali) tecnologici 4.0 e beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili che sia destinata all’autoconsumo, compresi impianti di stoccaggio energia prodotta.
In che misura la nuova disciplina include gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili? Quali tipologie di impianti e tecnologie rientrano effettivamente nel perimetro agevolabile?
Rientrano certamente gli impianti fotovoltaici, ma non solo: sono inclusi in generale tutti gli impianti finalizzati alla produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, è importante sottolineare che sono ammissibili solo i moduli prodotti in Europa e caratterizzati da elevati standard di efficienza (ovvero quelli iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c)).
Un altro aspetto rilevante riguarda i sistemi di accumulo dell’energia che non saranno indipendenti dai sistemi di generazione. Tali investimenti in sistemi di accumulo (BEES) saranno ammissibili solo contestualmente ed investimenti per generazione di nuova energia e ad essi proporzionati.
Il sistema di agevolazione è strutturato su scaglioni progressivi. Il sistema favorisce piccoli e medi investimenti? Come funziona concretamente questo meccanismo?
Il meccanismo a scaglioni favorisce soprattutto i piccoli e medi investimenti, dato che la maggiorazione più elevata — pari al 180% del costo di acquisto — si applica agli investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Al crescere dell’importo investito, l’intensità dell’agevolazione si riduce.
Ad esempio, nel caso di un investimento complessivo di 10 milioni di euro, la maggiorazione del 180% si applica solo sui primi 2,5 milioni, mentre sulla quota eccedente si applica una maggiorazione del 100%. Essendo un sistema progressivo, il beneficio si distribuisce quindi su più scaglioni.
Un aspetto importante, confermato dal decreto, è che tali scaglioni hanno base annuale. Ciò significa che, nel corso dello stesso esercizio, più investimenti concorrono al raggiungimento dei limiti previsti e, l’anno successivo si riparte dal primo scaglione.
Ad esempio, se un’impresa effettua un primo investimento di 2 milioni di euro (interamente agevolato al 180%) e successivamente un secondo investimento di 1 milione, la maggiorazione del 180% si applicherà solo sui primi 500.000 euro residui dello scaglione, mentre sulla parte restante si applicherà il 100%. In questo modo, nel corso dell’anno, l’impresa “riempie” progressivamente lo scaglione più favorevole, per poi passare a quello successivo.
Allo stesso modo, se un’impresa effettua un investimento per l’importo di 2 milioni quest’anno, l’investimento sarà agevolato al 180% e se, l’anno prossimo nel corso del 2027 effettua un nuovo investimento da 1 milione di euro, l’investimento sarà agevolato sempre al 180%.
| Scaglione di investimento | Maggiorazione del costo | Beneficio fiscale (IRES 24%) |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | 180% | 43,2% del costo del bene |
| Tra 2,5 e 10 milioni € | 100% | 24% del costo del bene |
| Tra 10 e 20 milioni € | 50% | 12% del costo del bene |
Le aliquote previste possono essere oggetto di ulteriori maggiorazioni, ad esempio per investimenti legati alla transizione green?
No, le aliquote non possono essere ulteriormente maggiorate. Nella bozza iniziale della legge di bilancio era prevista una maggiorazione per gli investimenti green, ma questa misura non è stata confermata nel testo definitivo.
Resta comunque il fatto che tra gli investimenti agevolabili rientrano anche quelli legati alla transizione energetica — come i sistemi per l’autoproduzione e lo stoccaggio dell’energia — ma senza una maggiorazione specifica delle aliquote, a differenza di quanto previsto in precedenza per il piano Transizione 5.0.
In che termini la misura è cumulabile con altre agevolazioni?
La misura è cumulabile con altre agevolazioni, ma solo sulla quota residua, ossia al netto dei contributi già ricevuti.
In pratica, se un’azienda acquista un macchinario 4.0 e beneficia anche di un’altra agevolazione — ad esempio la Nuova Sabatini, che prevede un contributo a fondo perduto indicativamente pari al 10% — il calcolo dell’iperammortamento non avviene sull’intero investimento, ma sulla parte residua.
Ad esempio, a fronte di un investimento di 100.000 euro e di un contributo Sabatini pari a 10.000 euro, la maggiorazione verrà calcolata su 90.000 euro.
In sintesi, la misura è cumulabile, ma sempre al netto delle altre agevolazioni ottenute.
Cosa prevede la normativa in caso di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati?
La normativa prevede che, qualora il bene agevolato venga ceduto a terzi oppure destinato a strutture produttive situate all’estero, l’impresa perda il diritto a fruire delle quote residue dell’agevolazione.
Tuttavia, il beneficio non decade se l’impresa procede alla sostituzione del bene con un altro che ha le caratteristiche analoghe o superiori.
Quali sono le tempistiche di applicazione della misura e quali criteri determinano il momento di effettuazione dell’investimento ai fini dell’ammissibilità?
La misura agevola gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell’ammissibilità, rileva la data di effettuazione dell’investimento, che coincide con il momento del suo “completamento” secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR, ossia con il trasferimento della proprietà del bene. In termini pratici, ciò corrisponde generalmente alla data di consegna o di collaudo.
Questo aspetto è particolarmente importante perché consente di includere nell’agevolazione anche investimenti ordinati prima del 2026, purché completati a partire dal 1° gennaio 2026. Ad esempio, un bene ordinato nel 2025 ma consegnato a gennaio 2026 rientra a pieno titolo nel perimetro dell’incentivo.
Un ulteriore elemento rilevante riguarda il rapporto con il precedente piano Transizione 4.0. La legge di bilancio prevede infatti l’incompatibilità tra le due misure, ma solo per gli investimenti per i quali si è già effettivamente fruito del vecchio incentivo.
Di conseguenza, le imprese che avevano avviato la procedura per il piano Transizione 4.0 senza però completare l’investimento o perfezionare l’accesso al beneficio, possono optare per la nuova agevolazione, a condizione che l’investimento sia stato completato a partire dal 1° gennaio 2026.
La perizia tecnica è sempre obbligatoria? Quali soggetti sono abilitati al rilascio?
Sì, la perizia è obbligatoria per tutti gli investimenti a prescindere dall’importo dell’investimento stesso sia per i beni di cui agli allegati IV e V sia per i beni finalizzati all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Si tratta di una novità rilevante rispetto alla precedente disciplina di Transizione 4.0, nella quale la perizia asseverata era richiesta solo per investimenti superiori a 300.000 euro, mentre al di sotto di tale soglia era sufficiente un’autodichiarazione del legale rappresentante. Oggi, invece, questa possibilità non è più prevista.
La perizia, corredata di analisi tecnica, deve essere rilasciata da professionisti abilitati, come ingegneri o periti industriali iscritti ai rispettivi albi, oppure da enti di certificazione accreditati.
Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi e forestali o da agrotecnici laureati o da un perito agrario laureato.
In generale tutti i soggetti abilitati devono essere dotati di idonee coperture assicurative.
È necessaria la certificazione delle spese sostenute?
Sì, è richiesta certificazione delle spese e la rispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Non è previsto un rimborso per la spesa della certificazione.
La certificazione delle spese deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei principi di indipendenza dell’IFAC. Non è previsto il rimborso di tali spese.
Il processo di accesso all’agevolazione prevede diverse comunicazioni al GSE. Quali sono?
Le indicazioni del decreto attuativo prevedono un sistema articolato in seguenti comunicazioni obbligatorie:
Comunicazione ex ante
L’impresa comunica l’ammontare degli investimenti previsti, che possono riguardare uno o più beni riferiti a un’unica struttura produttiva.
Dovranno essere indicati:
- Dati struttura produttiva;
- tipologia e ammontare investimenti, previsione di consegna dei beni e previsione di interconnessione o di fine lavori (FER).
A seguito dell’invio, il GSE ha 10 giorni di tempo per verificare la correttezza formale della comunicazione e rilasciare un primo riscontro.
In questa comunicazione, occorrerà indicare, oltre agli estremi dei beni che si intende acquistare – anche una previsione sulla data di interconnessione e – per i beni energetici – la data prevista di entrata in funzione.
Comunicazione di conferma
Dopo il primo via libera, l’impresa ha 60 giorni per confermare l’investimento. In questa fase deve dimostrare di aver versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene oppure, nel caso di leasing, di aver stipulato il contratto di finanziamento e assunto l’impegno all’acquisto tramite la società concedente. In questa sede sarà possibile anche indicare una variazione dei beni, ma solo in diminuzione.
Anche in questo caso, il GSE dispone di 10 giorni per verificare la correttezza delle informazioni trasmesse.
Comunicazione di completamento
Una volta concluso l’investimento — quindi con il bene consegnato e, per i beni 4.0, interconnesso — l’impresa deve inviare la comunicazione di conclusione e chiusura. A questa deve essere allegata la perizia che attesta l’interconnessione dei beni.
Un elemento di novità rilevante è la maggiore flessibilità rispetto al passato: se nella comunicazione ex ante sono stati indicati più beni, è possibile trasmettere la comunicazione di completamento anche solo per una parte di essi, senza dover attendere la conclusione dell’intero investimento.
Si tratta di una differenza significativa rispetto al piano Transizione 5.0, dove quanto dichiarato nella comunicazione ex ante doveva necessariamente coincidere con la comunicazione finale. Questa maggiore flessibilità rappresenta un vantaggio per le imprese, soprattutto in presenza di investimenti distribuiti a fine anno. La data di fruizione dell’incentivo corrisponderà all’esercizio relativo all’anno di effettuazione dell’investimento, ma la fruizione potrà partire, naturalmente, solo dopo l’interconnessione.
La comunicazione di completamento è da inviare non oltre il 15 novembre 2028.
Comunicazioni di monitoraggio: sono due e dovranno essere effettuate entro le seguenti scadenze:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa trasmette una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno trasmette una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.
In che modo l’eliminazione del vincolo di provenienza UE incide sull’accesso all’agevolazione?
L’eliminazione del vincolo relativo alla provenienza UE dei beni amplia in modo significativo la platea degli investimenti ammissibili.
Dalle evidenze raccolte anche a livello commerciale, infatti, il requisito del “made in UE” aveva generato una fase di rallentamento, soprattutto per alcuni grandi player del settore delle macchine industriali. Si tratta spesso anche di aziende italiane che fanno capo a gruppi multinazionali e che, pur operando sul territorio nazionale, hanno stabilimenti produttivi anche in Paesi extra-UE, come la Cina.
In questi casi, risultava complesso dimostrare il rispetto del requisito di origine europea del bene, con conseguenti difficoltà nell’accesso all’agevolazione.
La rimozione di questo vincolo consente quindi di superare tali criticità, rendendo ammissibili anche beni prodotti al di fuori dell’Unione Europea e ampliando, di fatto, le opportunità di investimento per le imprese.
Per gli investimenti in fonti rinnovabili, quali eccezioni restano in vigore rispetto alla rimozione del vincolo “Made in EU”, in particolare per il comparto fotovoltaico?
L’eliminazione del vincolo “Made in EU” si applica esclusivamente ai beni strumentali inclusi negli Allegati IV e V, ma non riguarda i pannelli fotovoltaici.
Per questi ultimi, infatti, resta fermo l’obbligo di utilizzo di moduli presenti nel registro ENEA nelle categorie b) e c).
Alla luce dell’esperienza sul campo, quali sono oggi i principali nodi interpretativi ancora irrisolti dalla normativa? Qual è il principale punto critico?
Dai feedback raccolti dalle imprese emerge come principale criticità la natura stessa dell’agevolazione, che non è più un credito d’imposta utilizzabile immediatamente, ma una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES.
Questo comporta un cambiamento rilevante rispetto al passato: in presenza di una congiuntura economica sfavorevole, con utili ridotti o assenti, le imprese non riescono a sfruttare immediatamente il beneficio fiscale e sono quindi costrette a rinviarne l’utilizzo agli esercizi successivi.
In sintesi, il credito d’imposta consente un utilizzo più rapido, mentre l’iperammortamento risulta, da questo punto di vista, più dilazionato nel tempo.
Dal punto di vista del beneficio, il credito d’imposta prevedeva, ad esempio, un’aliquota del 20%. Oggi il vantaggio complessivo può risultare anche più elevato, ma distribuito su un arco temporale più lungo. Il credito d’imposta veniva generalmente utilizzato in tre quote annuali (o in un periodo maggiore in caso di incapienza), mentre l’iperammortamento segue il piano di ammortamento fiscale del bene.
Di conseguenza, il beneficio si estende nel tempo.
Quali sono gli errori più frequenti che le aziende commettono quando si tratta di questa normativa?
Prendiamo la parte dei beni 4.0 che devono avere le date caratteristiche legate all’interconnessione che deve rimanere nel tutto il periodo dell’utilizzo dell’agevolazione. L’errore più comune è acquisire il bene che ha delle caratteristiche, periziarlo e poi però non andare a mantenere l’interconnessione. Da qui è nato anche il servizio di mantenimento dei requisiti 4.0 e 5.0 di Innova Finance. Ci eravamo accorti che molte aziende poi non utilizzavano gli sistemi di interconnessione, ma in caso di un controllo può essere revocata l’agevolazione.
Un approfondimento sull’esperienza di Innova Finance, dal piano Transizione 4.0 al nuovo iperammortamento, è disponibile al link dedicato.
Le imprese interessate possono inoltre richiedere una consulenza personalizzata compilando il modulo di contatto in fondo alla pagina
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