Un importo annuale massimo di 20.000 euro per ridurre l’impatto ambientale delle aziende italiane
Alle piccole, medie e grandi imprese con sede in Italia è concesso un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2023 e nel 2024 relative all’acquisto di prodotti e imballaggi realizzati con materiali di recupero.
Le aziende possono inviare la comunicazione relativa all’ammontare delle spese sostenute nel corso dell’anno 2023 dal 21 ottobre al 20 dicembre 2024.
Quali acquisti sono agevolati?
Il credito d’imposta si applica sull’acquisto dei seguenti prodotti e imballaggi:
A. prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo, inclusi gli imballaggi in plastica;
B. imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, tra cui:
a. imballaggi in carta e cartone;
b. imballaggi in legno non impregnato;
C. imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
D. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
E. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
Qual è l’ammontare dell’agevolazione?
Il credito d’imposta è pari al 36% delle spese sostenute, con un importo annuale massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa. Le spese sono considerate sostenute secondo il criterio di competenza previsto dal TUIR.
Per ottenere il credito, le spese devono risultare da un’apposita attestazione rilasciata da una delle seguenti figure:
- Presidente del collegio sindacale;
- Revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- Professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all’albo dei periti commerciali o all’albo dei consulenti del lavoro;
- Responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito d’imposta, concesso in Regime De Minimis, è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni per le stesse voci di spesa previste da normative nazionali, regionali o europee.
Erogazione
Il credito d’imposta non concorre né alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’IRAP. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il beneficio è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi successivi, fino a quello in cui si conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ammissibili, seguendo la data indicata nella comunicazione del MITE riguardante la concessione dell’agevolazione.
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