In data 13 dicembre 2023, la Commissione europea ha approvato il Regolamento UE n. 2023/2831, introducendo una revisione sostanziale delle regole generali per gli aiuti di importo limitato, noti come “De Minimis”. Il Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e valido fino al 31 dicembre 2030, sostituisce il Regolamento 1407/2013 e presenta una serie di modifiche significative, puntando a favorire le imprese nell’affrontare l’inflazione e adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato.
Aumento del massimale di aiuti
La Commissione ha deliberato di portare il limite massimo da 200.000 euro a 300.000 euro nell’arco di tre anni. Questa modifica mira a fornire alle imprese una maggiore flessibilità finanziaria e risorse aggiuntive per sostenere la loro crescita.
Campo di applicazione Regolamento «De Minimis»
Una novità importante riguarda il settore dei trasporti, infatti il nuovo Regolamento non differenzia tale settore pertanto il limite massimo passa da 100.000 euro (limite precedentemente imposto dal Regolamento 1407/2013) al limite massimo di 300.000 euro.
Come calcolare il periodo di riferimento?
Per ogni nuova concessione si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «De Minimis» concessi nei tre anni precedenti.
Gli aiuti «De Minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti stessi all’impresa. In precedenza il calcolo del periodo di riferimento era basato su tre esercizi finanziari, mentre il nuovo Regolamento ha ridefinito il triennio di riferimento, passandolo a tre anni solari dalla data di concessione. Si ricorda che il precedente Regolamento 1407/2013 prevedeva di considerare l’esercizio finanziario in corso ed i due precedenti.
Esempio Pratico
Per comprendere meglio l’impatto di queste modifiche, consideriamo un esempio pratico. Supponiamo che un’impresa riceva la concessione di un aiuto datata 15/01/2024. Il nuovo triennio di riferimento per il calcolo del cumulo di aiuti sarà quindi dal 15/01/2021 al 15/01/2024.
Con il Regolamento 1407/2013 si sarebbero considerati invece i periodo 2024 – 2023 – 2022.
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