Con l’apertura della piattaforma GSE per la presentazione delle comunicazioni preventive relative all’iperammortamento, abbiamo organizzato un webinar di approfondimento dedicato alle principali novità normative e operative.
L’elevato numero di domande ricevute durante l’incontro ha evidenziato la necessità di fornire ulteriori chiarimenti. Per questo motivo, in questo articolo abbiamo raccolto le risposte ai quesiti più frequenti.
Attualmente, la piattaforma consente esclusivamente l’invio della comunicazione preventiva. Le modalità operative e le relative scadenze per la trasmissione delle successive comunicazioni di conferma e completamento saranno definite con un apposito decreto direttoriale.
Requisiti generali dell’agevolazione
Esiste un limite massimo di risorse disponibili per l’agevolazione?
È prevista una dotazione finanziaria complessiva stimata pari a circa 9,8 miliardi di euro. Si tratta tuttavia di una previsione di spesa e non di un plafond.
In considerazione dell’esperienza di misure analoghe e delle indicazioni provenienti dalle fonti ufficiali, è comunque consigliabile procedere tempestivamente con la trasmissione delle comunicazioni preventive, al fine di ridurre il rischio di eventuali esaurimenti di risorse o modifiche applicative nel tempo.
È previsto un importo minimo di investimento per accedere all’iperammortamento?
No, non è previsto un importo minimo di investimento. L’agevolazione si applica al ricorrere dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa, indipendentemente dall’entità dell’investimento.
Come si arriva alla percentuale del 43,2% di incentivo?
La percentuale del 43,2% deriva dall’applicazione della maggiorazione prevista all’aliquota IRES di riferimento. In particolare, la maggiorazione del 180% viene moltiplicata per l’aliquota IRES pari al 24%.
Il calcolo è quindi il seguente: 180% × 24% = 43,2%
Ai fini del rispetto della soglia di 2,5 milioni di euro, gli investimenti materiali e immateriali devono essere considerati complessivamente su base annua?
Sì. Gli scaglioni previsti dalla normativa sono da intendersi su base annuale e si applicano al complesso degli investimenti effettuati nell’esercizio di riferimento. Ai fini della verifica della soglia di 2,5 milioni di euro, devono quindi essere considerati congiuntamente tutti gli investimenti agevolabili, sia materiali sia immateriali, realizzati nell’annualità.
È prevista l’agevolazione per impianti di autoproduzione di energia da fonte eolica?
Sì, anche gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonte eolica rientrano tra le fattispecie agevolabili, se rispettano i requisiti previsti dalla normativa.
L’iperammortamento si applica solo all’acquisto di software oppure anche ai relativi canoni?
Ad oggi l’agevolazione si applica esclusivamente al costo di acquisto del software, mentre i canoni non rientrano nel perimetro agevolabile.
Comunicazioni GSE
È possibile accedere al portale GSE utilizzando lo SPID aziendale?
Sì, è possibile, purché sia verificata l’intestazione dello SPID utilizzato. In ogni caso, la soluzione consigliata resta l’accesso tramite lo SPID del legale rappresentante, che rappresenta l’opzione preferibile ai fini della gestione della pratica.
È possibile accedere al portale GSE utilizzando la smart card dell’amministratore?
Sì, anche la smart card dell’amministratore consente l’accesso al portale GSE. Tuttavia, dove possibile, è preferibile utilizzare lo SPID del legale rappresentante, in quanto rappresenta la modalità di autenticazione generalmente raccomandata.
Se il modulo richiede il codice ATECO dell’attività prevalente, ma l’investimento è destinato a un’attività secondaria, quale codice deve essere indicato?
Può accadere che il codice ATECO prevalente dell’impresa sia diverso da quello riferibile alla specifica sede produttiva o all’attività interessata dall’investimento. In ogni caso, queste informazioni hanno prevalentemente finalità statistiche e non incidono, di norma, sulla validità formale della comunicazione.
Se l’investimento riguarda un bene mobile destinato all’utilizzo nei cantieri, è comunque necessario indicare i dati catastali?
Sì. Anche nel caso di beni mobili impiegati nei cantieri è necessario indicare un riferimento catastale. Occorre tuttavia individuare la sede più appropriata in relazione all’investimento, valutando se fare riferimento alla sede legale oppure a una sede operativa.
È possibile avere più comunicazioni aperte relative alla stessa sede produttiva oppure è necessario chiudere una pratica prima di avviarne un’altra?
Sì, è possibile avere più comunicazioni contemporaneamente aperte riferite alla stessa sede produttiva. Non vi sono vincoli o preclusioni in tal senso.
La comunicazione di completamento deve essere presentata al momento del completamento del bene (consegna o collaudo) oppure solo dopo l’interconnessione?
La comunicazione di completamento deve essere trasmessa a seguito dell’avvenuta interconnessione del bene, che rappresenta il momento rilevante ai fini del perfezionamento dell’agevolazione.
Tempistiche, investimenti già effettuati e casi particolari
Se ho già acquistato un bene 4.0 ma non è ancora stato interconnesso e non è stata redatta la perizia, posso comunque presentare sia la comunicazione preventiva sia quella di conferma?
Sì, è possibile procedere con le comunicazioni previste, a condizione che il bene sia stato consegnato a partire dal 1° gennaio 2026. L’assenza di interconnessione o di perizia al momento della presentazione non preclude l’invio delle comunicazioni preventiva e di conferma.
Se l’investimento è già stato effettuato e il bene è stato fatturato e consegnato, le comunicazioni previste devono comunque essere effettuate?Sì. Le comunicazioni previste (preventiva, intermedia e di completamento) devono essere presentate in ogni caso, anche se l’investimento risulta già fatturato e consegnato. Si tratta infatti di adempimenti obbligatori ai fini della corretta gestione della misura.
Se dispongo solo di un preventivo firmato e il bene verrà consegnato tra luglio e agosto 2026, posso già inviare la comunicazione preventiva?
Sì, certo è possibile procedere con l’invio della comunicazione preventiva.
Il pagamento di un acconto del 20% nel 2025 comporta conseguenze ai fini dell’accesso all’iperammortamento?
No, il pagamento di un acconto nel 2025 non determina di per sé alcuna conseguenza rilevante ai fini dell’agevolazione. Ai fini della disciplina applicabile, rileva la data di completamento dell’investimento.
Ho effettuato un investimento prima dell’uscita del decreto, ad inizio 2026, tramite leasing. Posso comunque presentare la comunicazione preventiva?
Sì, è necessario presentare la comunicazione preventiva anche in questa casistica, purché l’investimento rientri temporalmente e oggettivamente nell’ambito di applicazione della misura.
Perizia e documentazione
In caso di acquisto di più macchinari identici, è necessaria una perizia separata per ciascun bene?
È fortemente consigliata la predisposizione di una perizia distinta per ciascun bene. In via eccezionale, è possibile redigere una perizia cumulativa, purché sia adeguatamente dettagliata.
La perizia asseverata può essere già richiesta ai professionisti abilitati oppure è necessario attendere ulteriori decreti attuativi che ne definiscano le caratteristiche?
La perizia asseverata può già essere predisposta e rilasciata dai professionisti abilitati. Non è necessario attendere ulteriori provvedimenti per avviare tale adempimento.
La certificazione contabile può essere rilasciata dal commercialista dell’azienda?
Sì. In alternativa, può essere redatta da un revisore legale, qualora la società sia soggetta all’obbligo di revisione.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo della perizia tecnica asseverata per qualsiasi importo dell’investimento. Inoltre, la certificazione contabile deve essere disponibile al momento della comunicazione di completamento, nella quale dovrà esserne attestato il possesso.
Per tale motivo, è opportuno che perizia e certificazione siano gestite in modo coordinato, così da evitare ritardi o criticità operative nel completamento dell’iter.
Il costo della perizia tecnica asseverata rientra tra le spese ammissibili ai fini dell’iperammortamento?
No. Il costo della perizia tecnica asseverata, così come quello della certificazione contabile, non rientra tra le spese ammissibili e non è recuperabile attraverso l’agevolazione dell’iperammortamento.
Per i beni oggetto di investimento è necessario inserire una dicitura specifica in fattura, come avviene per gli investimenti 4.0?
No. Per l’iperammortamento non è previsto l’obbligo di riportare specifiche diciture in fattura.
Leasing e finanziamenti
Nel caso di finanziamento o mutuo, è necessario rispettare la regola dell’acconto del 20%?
Sì. L’unica casistica generalmente esclusa dall’obbligo di acconto è il leasing. Negli altri casi è necessario verificare l’effettivo pagamento di almeno il 20% del valore del bene.
Nel caso di leasing è sufficiente la sottoscrizione del contratto per l’accesso alla disciplina, secondo le condizioni previste.
In caso di acquisto di due beni con un unico contratto di leasing, la domanda per l’iperammortamento è unica oppure devono essere presentate due domande distinte?
Si consiglia di gestire l’iter dell’iperammortamento in modo separato per ciascun bene, anche qualora gli stessi siano ricompresi in un unico contratto di leasing.
Cumulabilità con altre agevolazioni
In caso di contributo INAIL pari al 65%, su quale base viene calcolato l’iperammortamento?
L’iperammortamento viene calcolato sul costo del bene al netto del contributo INAIL eventualmente ricevuto. In altre parole, il valore agevolabile è determinato sottraendo dal costo dell’investimento l’importo del contributo pubblico riconosciuto, così da individuare la base effettivamente agevolabile ai fini della misura.
Per i beni che usufruiranno anche della ZES 2026, ma per i quali ad oggi non è ancora nota l’aliquota del contributo ZES, nella comunicazione preventiva va indicato il 100% del valore del bene oppure deve essere già considerato al netto della futura agevolazione ZES?
Nella comunicazione preventiva è possibile indicare l’intero valore dell’investimento, senza considerare eventuali contributi ZES non ancora determinati. L’importo prenotato in questa fase può infatti essere successivamente ridotto nelle comunicazioni successive, una volta definito il valore effettivo delle agevolazioni spettanti.
Fruizione e mantenimento del beneficio
In caso di cessione del bene, è previsto un meccanismo di “recapture” oppure il beneficio viene semplicemente interrotto alla data della cessione?
Attualmente la normativa non prevede un meccanismo di recapture. In caso di cessione del bene, il beneficio cessa dalla data dell’evento e non è più possibile fruire delle eventuali quote residue di agevolazione.
Cosa significa che la cessione del bene è consentita solo dopo la fruizione del beneficio fiscale? È possibile vendere il bene il giorno successivo alla compensazione dell’ultima quota, oppure è necessario attendere la fine dell’anno?
L’obbligo normativo prevede il mantenimento del bene fino al 31 dicembre dell’anno in cui si conclude il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Di conseguenza, la cessione del bene non può avvenire immediatamente dopo l’utilizzo dell’ultima quota del beneficio, ma solo a partire dal giorno successivo al 31 dicembre dell’ultimo anno in cui l’agevolazione è stata fruita.
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