Tutto quello che le imprese devono sapere sulle Assicurazioni Catastrofali obbligatorie
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane, ad eccezione di quelle agricole e dei professionisti, di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali. Questa misura è stata introdotta per proteggere il patrimonio aziendale da eventi sempre più frequenti come alluvioni, terremoti e frane.
L’obbligo riguarda quindi le imprese con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese. Mentre, sono escluse dall’obbligo le imprese agricole – alle quali si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatico alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità – e i professionisti (avvocati, medici, architetti, etc.).
I termini entro i quali stipulare i contratti assicurativi variano a seconda delle dimensioni dell’impresa:
- grandi imprese: entro il 31 marzo 2025;
- medie imprese: entro il 1° ottobre 2025;
- piccole e micro imprese: entro il 31 dicembre 2025.
Il calcolo della dimensione d’impresa viene eseguito facendo riferimento alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775, le cui disposizioni fissano i seguenti parametri da rispettare per almeno due dei criteri elencati:
Micro | € 900.000 | 10 | |
Piccole | € 10.000.000 | 50 | |
Medie | € 50.000.000 | 250 | |
Grandi | > € 50.000.000 | > 250 |
Quali beni devono essere assicurati?
Devono essere stipulati contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi calamitosi e catastrofali si intendono:
- alluvione, inondazione ed esondazione;
- sisma;
- frana.
Devono essere considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
La norma prevede l’obbligo di assicurare i beni iscritti nella sezione “Attivo” dello Stato Patrimoniale, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dello schema di bilancio, impiegati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività d’impresa. Nello specifico, i beni intesi sono i seguenti:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura;
- impianti e macchinari: tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi topo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Quali sono le caratteristiche delle polizze assicurative?
La franchigia per i beni assicurati non può superare il 15%, fino a una copertura assicurativa di 30 milioni di euro. Oltre i 30 milioni di euro di somma assicurata, la franchigia è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che rispettino i seguenti principi.
- Fino a 1 milione di euro di somma assicurata: limite di indennizzo pari alla somma assicurata.
- Da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata: limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.
- Oltre i 30 milioni di euro di somma assicurata o per le grandi imprese: la determinazione dei massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
“In Innova Finance siamo attenti nell’informare correttamente i nostri clienti in merito agli obblighi di assicurazioni catastrofali. In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui i fenomeni climatici estremi sono sempre più frequenti, è fondamentale dotarsi delle coperture adeguate, non solo da un punto di vista normativo, ma anche strategico”, ha commentato Michele Sivilli, PM Area Tutor.
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