Negli ultimi anni è aumentata la pressione da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di tutti quei soggetti che hanno utilizzato il credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo negli anni 2015-2019 (art. 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 e ss.mm.ii.). Chi ne ha usufruito, è probabile che si stia chiedendo se aderire o meno al riversamento spontaneo introdotto dall’Art. 5 commi 7-12 del decreto-legge n.146 del 21/10/2021 e ss.mm.ii., in scadenza al 30/11/2023. Per questo motivo abbiamo realizzato un webinar formativo sull’argomento, disponibile a questo link. Inoltre, Rachele Iannone, Senior Consultant dell’area tecnica di Innova Finance, ha risposto in questo articolo ad alcune delle domande più frequenti.
1. Quale documentazione l’Agenzia delle Entrate richiede in fase di controllo?
Nelle numerose casistiche seguite in questi anni abbiamo constatato che l’Agenzia delle Entrate, oltre a richiedere la documentazione obbligatoria da normativa, ha richiesto documentazione integrativa come stampe, foto, e-mail e verbali di riunioni. Ad esempio, per quanto riguarda la spesa di personale interno, sono arrivati addirittura ad intervistare il singolo dipendente coinvolto in attività di ricerca, oltre a richiedere documentazione attestante la sua mansione. Durante tali controlli quindi l’Agenzia delle Entrate entra proprio nel merito delle attività, non accontentandosi dell’analisi tecnica.
2. Che cos’è un PVC?
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica effettuata in sede di attività di controllo, redige un PVC, ovvero un Processo Verbale di Constatazione, che riporta le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie (Art. 24 della Legge n. 4/29). Il PVC è pertanto un atto dichiarativo, sottoscritto dal funzionario titolare e dal contribuente, che riporta tutte le operazioni svolte, i dati reperiti nella verifica e le eventuali dichiarazioni e le richieste fatte al contribuente con le relative risposte. Questo documento ha valore probatorio per quanto riguarda tutti i fatti emersi e i documenti reperiti nella verifica fiscale e confessorio, quindi vi consiglio di attenzionare le dichiarazioni. Sottolineo inoltre che il PVC non incide sulla posizione fiscale del contribuente e non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, ma è un atto propedeutico all’emissione di un avviso di accertamento.
3. Ho ricevuto un PVC, cosa devo fare?
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di questo termine – salvo casi di particolare e motivata urgenza – e il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. In questa fase l’organo procedente è giuridicamente tenuto a valutare tutti gli elementi probatori acquisiti, sia favorevoli che sfavorevoli al contribuente. Sicuramente il consiglio è quello di affidarsi a un professionista esperto in materia per valutare la natura delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.
4. Ho ricevuto un avviso di accertamento, cosa devo fare?
Ci sono tre possibilità in questa fase.
- Riversamento spontaneo
Si tratta di una procedura riservata ai soggetti che intendono riversare (ad oggi entro il 30/11/2023) il credito maturato in uno o più periodi di imposta dal 2015 al 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto (22/10/2021).
- Proposta di accertamento con adesione
Si tratta di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, evitando l’insorgere di una lite tributaria. Permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
- Ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Richiesta di annullamento totale o parziale di un atto che si ritiene illegittimo o infondato (avviso di accertamento, cartella di pagamento).
Sicuramente anche in questo caso il consiglio è quello di affidarsi a un professionista esperto in materia per valutare la natura delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate e valutare insieme quale sia la strada migliore da percorrere.
5. Che cos’è la certificazione preventiva?
La nuova certificazione introdotta dalla L.122/2022 ha ad oggetto la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo e può essere richiesta sia per le attività rientranti nella nuova disciplina del credito d’imposta in vigore dal 2020 (Legge 160/2019), sia per quelle precedenti (Legge 190/2014 e ss.mm.ii.). Tale certificazione può essere richiesta per investimenti in corso, già effettuati o che si intendono effettuare a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti non siano già constatate con PVC o contestate con atto impositivo. L’impresa che intende avvalersi della certificazione deve farne richiesta telematica al MIMIT e dovrà essere data indicazione del soggetto incaricato – iscritto all’Albo dei certificatori – delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell’incarico. Siamo in attesa di un successivo decreto direttoriale che fornisca i dettagli operativi.
6. Può essere utile ottenere una certificazione in fase di contenzioso?
In questo caso il mio consiglio è quello di valutare con il certificatore la propria posizione. Ad oggi la nuova certificazione introdotta dalla L.122/200 non può essere richiesta se l’eventuale violazione relativa all’utilizzo dei crediti è stata già constatata con PVC o contestata con atto impositivo. Nonostante ciò, una documentazione a supporto potrebbe essere sicuramente rafforzativa dell’analisi tecnica già in vostro possesso.
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