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INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il Piano è istituito e regolato dall’art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR-quater), convertito con modifiche dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e successivamente integrato dai commi 427-429 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Quest’ultima ha introdotto importanti novità nella disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliandone l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
Le modalità attuative del Piano sono definite nel decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (DM “Transizione 5.0”). Inoltre, il 16 agosto 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una circolare operativa con chiarimenti tecnici per l’applicazione della nuova disciplina agevolativa.
La circolare fornisce istruzioni dettagliate sull’accesso al credito d’imposta, con riferimento a vari aspetti, tra cui: l’individuazione degli investimenti agevolabili, i criteri per determinare il risparmio energetico conseguibile, i requisiti degli impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, il rispetto del principio DNSH, nonché le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni richieste per accedere all’agevolazione e la relativa documentazione da allegare.
REQUISITI SOGGETTIVI
Quali aziende possono accedere agli incentivi?
Tutte le imprese (PMI e GI) residenti in Italia, indipendentemente dalla data di costituzione, dal settore economico, dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Tuttavia, le imprese devono:
- Rispettare obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Rientrano tra i beneficiari anche le ESCO (Energy Service Company), che realizzano l’investimento e implementano il miglioramento energetico. L’oggetto della valutazione di efficientamento in questo caso sono i processi dell’azienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
Quali aziende sono escluse dagli incentivi?
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Quante domande posso presentare?
Una o più domande (una sola per unità produttiva alla volta), fino a un massimo di 50 milioni di euro di investimenti complessivi, calcolati in riferimento all’anno di completamento degli investimenti stessi (2024 o 2025).
REQUISITI OGGETTIVI
Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente?
Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, le condizioni di cui ai punti elenco 1 e 2 si riferiscono al progetto di innovazione, mentre i punti elenco 3 e 4 sono riferibili al sito industriale in cui il progetto viene realizzato.
Pertanto, il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale:
- il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2;
- i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1 R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile.
Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4): - il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4;
- il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso.
Quali sono gli investimenti ammessi al Piano Transizione 5.0?
“Investimenti trainanti”
I progetti di innovazione devono prevedere l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (investimenti “trainanti”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che consentano di conseguire una riduzione dei consumi energetici:
- di almeno il 3% della struttura produttiva (se il progetto fa riferimento a più processi interessati);
- di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.
Ai fini di questa agevolazione rientrano tra i beni immateriali anche:
- I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- I software relativi alla gestione di impresa, solo se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.
“Investimenti trainati”
Nel caso in cui l’impresa soddisfi le condizioni relative agli investimenti “trainanti” e alla riduzione dei consumi energetici, possono essere inclusi nei progetti di innovazione anche i seguenti investimenti trainati:
- Acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per gli impianti con moduli fotovoltaici l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
- Spese per la formazione del personale in competenze per la transizione energetica e digitale, ammesse nel limite del 10%degli investimenti 4.0 e FER, con tetto massimo di spesa a € 300.000 e solo su attività di formatori esterni.
Ogni percorso deve avere una durata non inferiore a 12 ore e può essere realizzato anche in modalità a distanza e deve prevedere l’attestazione dei risultati conseguiti.
Sono previsti degli importi minimi e massimi per le spese ammissibili negli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili?
Non sono previsti importi minimi di spesa. Tuttavia, ci sono dei limiti per le agevolazioni che possono essere concesse, che dipendono da:
- Produzione di energia: l’energia prodotta non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura, calcolato secondo le regole stabilite nel decreto e ulteriormente spiegato nella Circolare Operativa.
- Costo massimo delle spese: i limiti variano a seconda della taglia dell’impianto, con massimali definiti per kW di potenza installata. Per esempio, gli impianti di piccola taglia (fino a 20 kW) possono ottenere incentivi fino a un massimo di 170 €/kW, mentre per impianti più grandi, i tetti di spesa sono inferiori, come 940 €/kW per quelli tra 20 e 200 kW e 780 €/kW per impianti tra 0,6 e 1 MW.
È disponibile la lista ufficiale da parte dell’ENEA dei pannelli EU?
L’elenco deve essere stilato dall’ENEA e al momento non esiste ancora.
Quali sono le celle e i moduli fotovoltaici ammissibili?
Esclusivamente quelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con:
- Un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- Un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- Moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui al punto elenco precedente concorrono a formare la base di calcolo per il credito di imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, 140% e 150% del loro costo.
Se è stato acquistato un bene 4.0 nel 2024 è incentivabile da Transizione 5.0 la realizzazione di un impianto fotovoltaico come “trainato” sull’investimento già effettuato precedentemente?
Sì, se l’investimento 4.0 è stato effettuato nel 2024 (data inizio dal 01/01/2024) e se viene verificato l’efficientamento energetico minimo richiesto dalla normativa.
Se non raggiungo l’efficientamento energetico richiesto grazie all’acquisto di macchinari 4.0, posso acquistare panelli fotovoltaici per raggiungere la soglia di efficientamento energetico minimo ed agevolare così tutto l’investimento (macchinari + fotovoltaico)?
No, il risparmio energetico complessivo deve essere conseguito grazie alla sola effettuazione di investimenti in beni materiali o immateriali 4.0 (investimenti trainanti).
Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0?
Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva dove si consegue il risparmio energetico tramite l’investimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati in edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell’impresa stessa e il produttore dell’energia deve coincidere con il cliente finale (stesso codice fiscale).
Inoltre, l’impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato. Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:
- Zona Nord;
- Zona Centro-Nord;
- Zona Centro-Sud;
- Zona Calabria;
- Zona Sicilia;
- Zona Sardegna.
Quale energia deve essere considerata per definire i consumi della struttura produttiva ovvero del processo interessato?
Bisogna tener conto di tutta l’energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva anche di quella eventualmente prodotta nel sito da fonti rinnovabili.
Quali soggetti possono erogare le attività formative?
Le attività di formazione sono ammesse solo se affidate ai seguenti soggetti esterni all’impresa:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o sede operativa;
- Università, sia pubbliche che private, ed enti di ricerca pubblici;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. (CE) 68/2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 90001 settore EA 37;
- Centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art.1, comma 115, Legge 232/20216;
- European Digital Innovation Hub e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta e europea di cui alla decisione della Commissione europea C/2021/7911 e definiti dall’art. Reg (UE) 2021/694;
- Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 che sostituisce un bene esistente, è necessario procedere all’alienazione del bene sostituito?
In caso di investimento in un bene strumentale che sostituisce uno esistente, non è obbligatorio alienare (ossia vendere o dismettere) il bene sostituito. Pur non essendo obbligatoria, l’alienazione può essere accompagnata da un registro aggiornato degli asset aziendali, che evidenzi chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione, risultando utile in caso di eventuali accertamenti. Sebbene non sia necessaria per accedere all’incentivo, una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliata per garantire la conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.
Se si cambiano tutti i serramenti ad alta protezione caldo /freddo, questo investimento permette di accedere all’agevolazione? O se si sostituzione l’impianto di riscaldamento con un nuovo impianto a pompa di calore compreso di domotica ciò rientra tra gli interventi agevolati?
Gli investimenti effettuati, materiali e immateriali, devono essere di tipo 4.0 per essere agevolati. Gli investimenti descritti non rientrano in queste tipologie.
È possibile apportare modifiche al progetto di innovazione? E se sì fino a quando?
Sì, ma non è possibile includere modifiche sostanziali quali:
- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
- variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
In tal caso, è necessario che l’Impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.
TEMPISTICHE
Quando devono essere effettuati gli investimenti?
Dall’01/01/2024 al 31/12/2025.
Cosa si intende per data di avvio e data di conclusione del progetto?
Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante relativo all’acquisto dei beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. La data di conclusione è quella di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il progetto, specificamente:
- Beni 4.0: data di effettuazione (cioè di consegna, secondo il principio di competenza);
- Produzione di energia: data di fine lavori;
- Formazione: data di sostenimento dell’esame finale.
L’incentivo si applica anche ai beni ordinati alla fine del 2023 e consegnati nel corso del 2024?
L’art. 6 del DL 39/2024 ha esplicitato che il periodo di validità per l’effettuazione degli investimenti va dall’01/01/2024 a 31/12/2025, perciò l’incentivo si applica ai soli nuovi investimenti effettuati a partire da gennaio 2024 e non a quelli avviati con prenotazioni e ordini già nel 2023, anche se consegnati e messi in funzione nel 2024 o nel 2025.
CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE
A quale agevolazione accedo se realizzo gli investimenti?
Il credito d’imposta è calcolato applicando alla somma degli investimenti, nei limiti di 50 milioni di euro annui e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione:
FASCIA DI INVESTIMENTO | % RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | ||
I Unità produttiva: dal 3% al 6% oppure Processo: dal 5% al 10% | II Unità produttiva: >6% e fino al 10% oppure Processo: >10% e fino al 15% | III Unità produttiva: >10% oppure Processo: >15% | |
Fino a 10 mln | 35% | 40% | 45% |
Oltre 10 mln e fino a 50 mln | 5% | 10% | 15% |
La fruizione del credito d’imposta con l’applicazione delle nuove aliquote, con ridefinite dalla Legge di bilancio 2025, per i progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 01/01/2024 fino al 01/01/2025, è subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.
Se prenoto il credito Transizione 5.0 ma non conseguo il risparmio energetico atteso posso beneficiare del credito Transizione 4.0 sui beni acquistati?
Sì, e gli obblighi di comunicazione ex ante e di apposizione dei riferimenti normativi previsti dalla 4.0 si intendono già assolti con l’iter della 5.0.
Cosa succede se i costi ammissibili effettivamente sostenuti risultano differenti rispetto ai costi ammissibili preventivati?
In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:
- Nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
- Nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.
Si ricorda che le variazioni non possono riguardare la tipologia dei beni rientranti nel progetto di innovazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM Transizione 5.0 indicati nella comunicazione ex ante.
Quali controlli vengono svolti sulla documentazione presentata e sugli investimenti?
Ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
1. la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
2. la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM Transizione 5.0 e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché la verifica, da parte dei soggetti abilitati, del rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM Transizione 5.0, compreso il processo di idonee coperture assicurative.
Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali e in situ. Qualora si rilevi un’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza, per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
ITER DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Quali passaggi bisogna fare per accedere all’agevolazione?
FASI | CHI | QUANDO | COSA | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|---|
1 | IMPRESA | [Piattaforma GSE attiva dal 07/08/2024] | Comunicazione preventiva (prenotazione risorse) | Contiene la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Da allegare:
|
2 | GSE | Entro 5 giorni | Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione | Verifica la completezza di documenti e informazioni conferma all’impresa l’avvenuta prenotazione delle risorse. |
3 | IMPRESA | Entro 30 giorni dalla Ricevuta di conferma della prenotazione | Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini | Le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20% (esclusi beni in leasing) del costo dei beni 4.0 (trainanti) e dei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (trainati). Da allegare:
|
4 | GSE | Entro 5 giorni | Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%) | Verifica la completezza di documenti e informazioni e conferma all’impresa l’avvenuta comunicazione di avanzamento progetto. |
5 | IMPRESA | Entro il 28/02/2026 [Piattaforma GSE attiva dal 12/09/2024] | Comunicazione di completamento | Da presentare al termine di tutti gli investimenti realizzati. Da allegare:
|
6 | GSE | Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento | Ricevuta comunicazione di completamento Ricevuta di conferma del credito utilizzabile | Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. |
Come deve essere fruito il credito d’imposta?
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in una o più quote entro il 31/12/2025. L’eventuale importo non utilizzato entro il 31/12/2025 può essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale.
Il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito d’imposta “Transizione 5.0”?
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, l’imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Tale interpretazione è coerente con i chiarimenti di prassi forniti dall’Amministrazione finanziaria con riferimento al Piano 4.0 (Circolare n. 23/E del 2016, Circolare n. 4/E del 2017).
Nel caso in cui l’impresa sia in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciati ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0 ma intendesse usufruire – in luogo di tale agevolazione – del credito d’imposta Transizione 5.0, è richiesto il rilascio di un nuova specifica attestazione?
La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, comprovata, ai fini dell’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0. Pertanto, le attestazioni rilasciate per l’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0 sono valevoli anche ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0. Resta fermo il divieto di cumulo tra le agevolazioni previsto dall’articolo 11, comma 2, del DM 24 luglio 2024.
Una volta presentata la domanda, è obbligatorio effettuare l’investimento?
È obbligatorio per poter fruire effettivamente del credito. Si può sempre rinunciare alla prenotazione fatta.
È possibile ritenere che chi ha acquistato beni 4.0 nei primi mesi del 2024 avrà più probabilità di partecipare, rispetto a chi deve ancora procedere con gli investimenti?
Avrà più possibilità chi sarà subito pronto con la certificazione ex-ante che serve per fare la comunicazione iniziale al GSE e darà seguito in modo tempestivo alla realizzazione degli investimenti.
CERTIFICAZIONI E SPESE TECNICHE
Cosa sono la certificazione ex-ante e la certificazione ex-post?
Il progetto deve essere certificato “ex ante” da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia.
Ad investimento ultimato, il progetto deve essere certificato “ex-post”, cioè si deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.
I certificatori 5.0 sono figure diverse da quelle che eseguono le perizie 4.0? I periti industriali e gli ingegneri potranno fare certificazioni ex ante ed ex post?
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono: Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), Energy Service Company (ESCO), e ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione» con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
I costi di certificazione ex-ante ed ex-post sono finanziati?
Sì, solo per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione ex ante ed ex post degli investimenti sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di € 10.000.
I costi di certificazione delle spese e della documentazione contabile sono finanziati?
L’effettivo sostenimento delle spese e la rispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti o da un revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della spesa e della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000.
RECAPTURE E INVESTIMENTI SOSTITUTIVI
Se i beni sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO
Come viene quantificato il risparmio energetico?
- È calcolato su base annuale;
- È calcolato con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Come si calcolano i consumi energetici dell’esercizio precedente per imprese di nuova costituzione?
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:
- Determinazione dello scenario controfattuale: individuazione, per ciascun investimento nei beni indicati all’articolo 6 del DM Transizione 5.0, di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, riferiti ai cinque anni precedenti la data di avvio del progetto di innovazione.
- Calcolo della media dei consumi energetici medi annui: determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento, sulla base di quanto previsto al punto precedente.
- Determinazione del consumo totale della struttura produttiva o del processo: calcolo del consumo energetico della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento, come somma dei consumi determinati al punto precedente.
Nella formulazione dello scenario controfattuale, è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi.
La diagnosi energetica deve essere fatta nel 2024 o può essere relativa al 2022 o 2023?
La diagnosi deve fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Il risparmio energetico deve essere calcolato solo in relazione ai beni strumentali, senza comprendere la parte di risparmio di energia acquisita dal fotovoltaico?
Sì, per il calcolo del risparmio energetico rileva unicamente il contributo apportato dai beni strumentali. Solo se questi garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa è possibile aggiungere al montante su cui calcolare l’incentivo anche gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione.
I documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere il riferimento normativo dell’agevolazione?
Sì, l’impresa è tenuta a conservare gli ordini, le fatture, i ddt, i pagamenti etc. che devono riportare il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora gli investimenti siano successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
È opportuno prevedere un periodo di osservazione di verifica del risparmio energetico? Quanto potrebbe durare questo periodo?
Sarà opportuno monitorare i risparmi energetici ottenuti e poter documentare il mantenimento degli obiettivi dichiarati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.
Come si calcola il risparmio energetico quando il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto dell’investimento è situato in una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa?
Se il progetto di innovazione prevede l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della stessa struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea con la media degli indicatori delle linee preesistenti che costituiscono il processo.
Anche se il progetto di innovazione prevede l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea operante in una diversa struttura produttiva dell’impresa, è possibile calcolare la riduzione dei consumi energetici adottando lo scenario controfattuale o confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea con la media degli indicatori delle linee preesistenti.
Inoltre, queste indicazioni sono applicabili nei seguenti casi:
- Il progetto di innovazione prevede la dismissione o la sostituzione di una linea operativa con una nuova, destinata a una diversa struttura produttiva dell’impresa e destinata a svolgere lo stesso processo produttivo.
- Il progetto di innovazione prevede lo spostamento di una linea, tramite un intervento di revamping, verso una diversa struttura produttiva dell’impresa.
Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo?
Nel caso in cui siano già presenti presso la struttura produttiva impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, l’impresa beneficiaria deve indicarlo nella Piattaforma informatica, specificando la data di installazione dell’ultimo impianto. In tal caso, nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva, si deve considerare il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto di autoproduzione preesistente o in fase di realizzazione. Questo saldo netto è dato dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta ma non utilizzata.
Con riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva presente nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si intende la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (ossia al netto dell’energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione) per gli impianti realizzati o in corso di realizzazione.
Inoltre, la potenza massima installabile, determinata secondo i suddetti criteri, deve essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.
Nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, in cui i beni agevolabili sono ubicati presso dei siti esterni (“aziende clienti”) alla struttura del soggetto che ha diritto all’agevolazione (“gestore distribuzione automatica”), come devono essere verificati i requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0?
Considerando i diversi modelli organizzativi delle imprese che gestiscono i distributori automatici nel mercato italiano, i requisiti di risparmio energetico possono essere calcolati secondo due modalità alternative:
- a livello di processo interno della società di gestione, misurando l’efficienza complessiva del parco macchine della filiale o sede che gestisce i distributori;
- a livello del processo del fruitore del servizio ("azienda cliente"), valutando il miglioramento dell’efficienza del servizio presso l’azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento.
La scelta tra le suddette modalità di calcolo è alternativa. Pertanto, la modalità di verifica del risparmio energetico utilizzata nell’ambito della certificazione ex post non può differire rispetto alla modalità prescelta ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici oggetto della certificazione ex ante.
Gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, localizzati nella medesima zona di mercato in cui si trova la struttura produttiva, possono accedere ai benefici previsti dal Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. Decreto CACER) e dal “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” (TIAD)?
Gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, sono agevolabili sia se localizzati sulle stesse particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, sia nei casi di autoconsumo a distanza di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. In particolare, si tratta di:
- Impianto direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri;
- Impianto che utilizza la rete di distribuzione.
In aggiunta a questi requisiti previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la Circolare operativa stabilisce due ulteriori requisiti:
- La coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.), salvo nel caso in cui il credito d’imposta sia riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;
- Ogni impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) da realizzare in modalità di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile a una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione.
Gli impianti suddetti, qualora inseriti in configurazioni di auto consumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione, nella stessa zona di mercato e localizzati nella porzione di rete sottesa alla medesima cabina primaria della struttura produttiva presso cui si realizza il progetto di innovazione, possono accedere anche ai benefici previsti dal Decreto CACER e dal TIAD, nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti previsti dalle rispettive normative:
- Il riconoscimento di una tariffa incentivante, ai sensi del Decreto CACER, qualora l’impianto abbia una potenza non superiore a 1 MW, purché il beneficio derivante non superi il costo.
- Il riconoscimento di un contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica auto consumata, ai sensi del TIAD (che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso, ai sensi del Titolo IV, Capo I, e dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21), senza limiti di potenza.
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Nell’ottica di semplificare gli adempimenti richiesti alle imprese, il comma 9-bis assume particolare rilevanza in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici. Introdotto dalla legge di bilancio 2025, prevede un importante snellimento procedurale: pur mantenendo l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, consente ai certificatori di basare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando significativamente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio.
Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe”?
Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.
A titolo esemplificativo, rientra nell’applicazione del comma 9-bis dell’articolo 38 del D.L. 19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l’adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore. Si specifica che per l’accesso al beneficio il bene obsoleto non dovrà essere rottamato.
In che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”?
Il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:
a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
- la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
- la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
- la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
- utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.
In relazione agli investimenti sostitutivi di cui al comma 9-bis, a quale tipo di ammortamento occorre fare riferimento per verificare che un bene sia interamente ammortizzato da almeno 24 mesi?
Ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile.
Per gli attivi ex art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del DM 24 luglio 2024, il passaggio da STAGE I a STAGE V è sufficiente e idoneo per consentire l’accesso al calcolo semplificato previsto dall’art. 38, comma 9-bis?
Sì, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo e accettato anche per la verifica delle evidenze normative richieste per l’accesso al calcolo semplificato di cui al comma 9-bis dell’art. 38.
In relazione agli investimenti sostitutivi di cui al comma 9-bis, come può essere verificata la condizione per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi se gli stessi sono stati acquisiti mediante contratto di leasing?
In considerazione della sostanziale equivalenza tra l’acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione tramite contratto di leasing, ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per cui i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio" deve essere effettuata considerando il periodo di ammortamento fiscale teorico del bene. Questo periodo si calcola applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l’impresa beneficiaria avesse acquisito il bene in proprietà (anziché in leasing).
Ad esempio, nel caso di una macchina acquisita con contratto di leasing nell’aprile del 2017, se a tale macchina fosse applicabile il coefficiente di ammortamento del 20%, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene si concluderebbe nel 2022, calcolato come segue:
- 2017: quota – 10%, valore residuo – 90%
- 2018: quota – 20%, valore residuo – 70%
- 2019: quota – 20%, valore residuo – 50%
- 2020: quota – 20%, valore residuo – 30%
- 2021: quota – 20%, valore residuo – 10%
- 2022: quota – 10%, valore residuo – 10%
Pertanto, il bene risulta interamente ammortizzato da almeno 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2025.
Come si applica la procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio?
La procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, consente di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire nella situazione ex ante, direttamente dai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall’investimento. Si assume che il bene da sostituire consumi il 5% in più rispetto al bene nuovo.
Analiticamente, il valore dei consumi energetici del bene da sostituire si ottiene, in riferimento al processo produttivo, dividendo per 0,95 il valore riferito al bene nuovo. Pertanto, ai fini della stima dei consumi energetici nella situazione ex ante del bene da sostituire, non è necessario effettuare misurazioni dirette con strumenti di misura adeguati e/o analisi dei carichi energetici basate sui dati di targa della/e macchina/e. Resta comunque facoltà dell’impresa dimostrare, attraverso i calcoli, un contributo al risparmio energetico superiore al 5%.
Si specifica che la norma non fissa alcun vincolo tecnologico (fermo restando quanto previsto dalla FAQ 4.19 del MIMIT), di potenza o tipologia tra il bene obsoleto e quello nuovo. Inoltre, si precisa che il bene sostituito deve essere dismesso, ma non è necessario rottamarlo.
Resta ferma la necessità di redigere le certificazioni ex ante ed ex post e di calcolare il risparmio assoluto in termini di tonnellate equivalenti di petrolio, effettuando eventualmente le necessarie normalizzazioni.
La rivalutazione di un bene influisce sulla verifica della condizione di cui al comma 9-bis, per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi?
Eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame.
DEFINIZIONI
Che cos’è il fabbisogno energetico aziendale?
Quantità di energia necessaria per lo svolgimento dell’attività di una impresa che comprende tutti i vettori energetici (gas, combustibili liquidi e combustibili solidi).
Cosa si intende per struttura produttiva?
Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Cosa si intende per processo produttivo?
Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo produttivo si intende l’insieme di attività correlate o interagenti e integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi -, che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per processo produttivo può considerarsi un processo che acquisisce in ingresso un input e restituisce un output ambedue tracciati dal sistema logistico di produzione.
Cosa si intende per processo produttivo interessato dall’investimento?
Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo interessato dall’investimento si intende il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti agevolabili.
Quali dati devono essere comunicati se i beni oggetto del progetto di innovazione sono destinati a cantieri temporanei o, comunque, utilizzati presso siti esterni alla sede dell’impresa, come ad esempio pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo e sistemi di movimentazione portuale?
Se il processo produttivo prevede operazioni esterne alla sede dell’impresa, questa potrà indicare i dati relativi alla propria sede legale.
CUMULABILITÀ
L’incentivo Transizione 5.0 si configura come un aiuto di stato?
No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi?
Si, il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi. Si precisa che per il credito d’imposta Transizione 5.0 risulta valido quanto previsto dall’art. 6 comma 2-bis del DECRETO-LEGGE n. 124 del 19 settembre 2023, di seguito riportato: “in relazione agli interventi di incremento dell’efficienza energetica eseguiti nell’ambito delle attività connesse all’attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell’ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell’ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i Certificati Bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell’Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento”. Si precisa, ulteriormente, che tale disposto normativo si applica ai progetti presentati a decorrere dal 17 novembre 2023 (data di entrata in vigore della Legge162/2023 di conversione del D.L 124/2023).
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il Conto Termico, e in che misura?
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, del Decreto attuativo del 24 luglio 2024, non porti al superamento del costo sostenuto.
È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee?
Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che riguardano gli stessi costi, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Pertanto, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere determinata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili.
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento per il quale l’impresa abbia già ricevuto un’agevolazione con un’intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita in base ai parametri di investimento e risparmio energetico di cui all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi.
Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle altre agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica?
Si, il credito d’imposta è cumulabile, fermo restando il non superamento del costo sostenuto, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
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