INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il Piano Transizione 5.0 è stato definito all’interno dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 – decreto “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” – che è poi stato poi convertito in legge (n. 56 del 29 aprile 2024) e pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024.
Nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 (cd “Decreto Superbonus”) sono state introdotte diverse correzioni riferite anche alla normativa Transizione 5.0. Queste modifiche sono riportate all’articolo 6 (Misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0). Il testo coordinato del decreto 39/2024 convertito in legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024.
Ad oggi 31 maggio, si attende ancora la pubblicazione del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 e di una successiva circolare operativa ministeriale per dare alle imprese indicazioni chiare sia su come accedere agli incentivi. Questi due documenti è previsto che vengano pubblicati entro il mese di giugno 2024.
REQUISITI SOGGETTIVI
Quali aziende possono accedere agli incentivi?
Tutte le imprese (PMI e GI) residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Non ci sono dunque esclusioni a priori ad es. per il settore agricoltura, per il settore trasporti, per i lavori movimento terra e stradali o per gli chi lavora con impianti di produzione mobili.
Quali aziende sono escluse dagli incentivi?
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
REQUISITI OGGETTIVI
SETTORI DI INVESTIMENTO ESCLUSI
Ci sono tipi di investimenti esclusi a priori?
Il comma 6 dell’art. 38 DL 19/2024 stabilisce che, per garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (principio DNSH) non sono agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono esclusi anche gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
INVESTIMENTI AMMESSI
Quali sono gli investimenti ammessi al Piano Transizione 5.0?
Sono ammessi progetti di innovazione, che devono comprendere congiuntamente:
- (investimento trainante obbligatorio) Almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B del piano Transizione 4.0, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Ai fini di questa agevolazione, rientrano tra i beni immateriali di cui all’allegato B L. 232/2016 anche:
- I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.
- Il conseguimento di una riduzione dei consumi energetici: pari ad almeno il 3% rispetto alla struttura produttiva – oppure – pari ad almeno il 5% rispetto ai processi interessati dall’investimento.
Se, grazie alla realizzazione dell’investimento trainante obbligatorio, viene conseguita la riduzione dei consumi energetici richiesta dalla normativa, sono ammessi all’agevolazione anche in seguenti ulteriori investimenti eventualmente effettuati (investimenti trainati):
- Beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- Spese per la formazione del personale, finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Se si investe in un nuovo impianto 4.0 in grado di assicurare il risparmio energetico richiesto dalla normativa si deve per forza sostituirne uno esistente?
No, non è obbligatorio fare investimenti in sostituzione.
Se si cambiano tutti i serramenti ad alta protezione caldo /freddo, questo investimento permette di accedere all’agevolazione? O se si sostituzione l’impianto di riscaldamento con un nuovo impianto a pompa di calore compreso di domotica ciò rientra tra gli interventi agevolati?
Gli investimenti effettuati, materiali e immateriali, devono essere di tipo 4.0 per essere agevolati. Gli investimenti descritti non rientrano in queste tipologie.
INVESTIMENTI TRAINATI
Quali sono i costi agevolati per la formazione?
I costi agevolati sono quelli spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Questi costi sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati in beni/software 4.0 e fino a un importo massimo di 300.000 euro.
Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni che verranno individuati dal MIMIT nel decreto attuativo.
Quali sono i moduli fotovoltaici ammissibili?
Esclusivamente quelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con:
- Un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- Un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- Moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui ai punti 2 e 3 concorrono a formare la base di calcolo per il credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140%.
Tali investimenti saranno ammissibili nel limite di un costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, che sarà definito con successivo decreto.
È disponibile la lista ufficiale da parte dell’ENEA dei pannelli EU?
L’elenco deve essere stilato dall’ENEA e al momento non esiste ancora.
Per l’impianto fotovoltaico ci sarà un limite di spesa?
Tali investimenti saranno ammissibili nel limite di un costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, che sarà definito con successivo decreto. Più sarà “potente” l’impianto fotovoltaico, maggiore sarà il limite delle spese ammesse.
Se è stato acquistato un bene 4.0 nel 2024 è incentivabile da Transizione 5.0 la realizzazione di un impianto fotovoltaico come “trainato” sull’investimento già effettuato precedentemente?
Sì, se l’investimento 4.0 è stato effettuato nel 2024 (data inizio dal 01/01/2024) e se viene verificato l’efficientamento energetico minimo richiesto dalla normativa.
L’impianto di autoproduzione può essere realizzato su particella catastale differente rispetto a quella del sito produttivo dove viene fatto l’investimento 4.0?
Questo grado di dettaglio non è ancora definito, si attendono le disposizioni attuative della misura.
TEMPISTICHE
Quando devono essere effettuati gli investimenti?
Dall’01/01/2024 al 31/12/2025.
L’incentivo si applica anche ai beni ordinati a fine 2023 e consegnati nel corso del 2024?
Per verificare l’ammissibilità degli investimenti dovrebbe rilevare il momento di effettuazione dell’investimento (l’effettuazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà).
Però l’art. 6 del DL 39/2024 ha esplicitato che il periodo di validità per l’effettuazione degli investimenti va dall’01/01/2024 a 31/12/2025, perciò l’incentivo si dovrebbe applicare ai soli nuovi investimenti effettuati a partire da gennaio 2024 e non a quelli avviati con prenotazioni e ordini già nel 2023, anche se consegnati e messi in funzione nel 2024.
CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE
A quale agevolazione accedo se realizzo gli investimenti?
L’agevolazione prevede 9 aliquote, differenziate in base alle classi di efficientamento energetico ed agli investimenti complessivi annuali:
FASCIA DI INVESTIMENTO | CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA | ||
I Unità produttiva: dal 3% al 6% oppure Processo: dal 5% al 10% | II Unità produttiva: >6% e fino al 10% oppure Processo: >10% e fino al 15% | III Unità produttiva: >10% oppure Processo: >15% | |
0 – 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
2,5 – 10 mln | 15% | 20% | 25% |
10 – 50 mln | 5% | 10% | 15% |
Ciascuna aliquota può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte considerando quanto previsto in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.
Se non raggiungo l’efficientamento energetico richiesto grazie all’acquisto di macchinari 4.0, posso acquistare panelli fotovoltaici per raggiungere la soglia di efficientamento energetico minimo ed agevolare così tutto l’investimento (macchinari + fotovoltaico)?
No, il risparmio energetico deve essere conseguito grazie all’effettuazione di investimenti in beni materiali/immateriali 4.0 (investimenti trainanti).
ITER DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Quali passaggi bisogna fare per accedere all’agevolazione?
FASI | CHI | COSA | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
1 | IMPRESA | Comunicazione ex ante al GSE (prenotazione risorse) | Contiene la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. In questo momento va allegata la Certificazione ex ante che attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti. |
2 | GSE | Verifica la documentazione ricevuta e trasmette ogni mese al MIMIT l’elenco delle imprese con l’importo del credito che risulta «prenotato». | |
3 | IMPRESA | Conferma della prenotazione risorse | Entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20%, sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente di investimento in energia rinnovabile (investimento trainato). |
4 | IMPRESA | Comunicazioni periodiche al GSE | Sono relative all’avanzamento del progetto di investimento. In base a tali comunicazioni viene determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. |
5 | IMPRESA | Comunicazione ex post al GSE | Relativa al completamento dell’investimento. In questo momento va allegata la Certificazione ex post che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla Certificazione ex ante |
6 | GSE | Trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. | |
7 | IMPRESA | Certificazione contabile | 7 IMPRESA Certificazione contabile Relativa alle spese effettuate. Deve essere fatta da parte di un Revisore dei Conti. |
8 | IMPRESA | Fruizione del credito d’imposta | Il credito d’imposta è utilizzabile dopo cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dei dati definitivi relativi al credito fruibile. La prima quota deve essere utilizzata entro il 31/12/2025. |
Come deve essere fruito il credito d’imposta?
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e la prima quota deve essere utilizzata entro il 31/12/2025. Qualora entro il 31/12/2025 non sia stato utilizzato l’intero importo, l’importo non utilizzato può essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale.
Una volta presentata la domanda, è obbligatorio effettuare l’investimento?
È obbligatorio per poter fruire effettivamente del credito. Si può sempre rinunciare alla prenotazione fatta.
È possibile ritenere che chi ha acquistato beni 4.0 nei primi mesi del 2024 avrà più probabilità di partecipare, rispetto a chi deve ancora procedere con gli investimenti?
Avrà più possibilità chi sarà subito pronto con la certificazione ex ante che serve per fare la comunicazione iniziale al GSE e darà seguito in modo tempestivo alla realizzazione degli investimenti.
CERTIFICAZIONI E SPESE TECNICHE
Cosa sono la certificazione ex ante e la certificazione ex post?
Il progetto deve essere certificato “ex ante” da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia.
Ad investimento ultimato, il progetto deve essere certificato “ex post”, cioè si deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex ante.
I certificatori 5.0 sono figure diverse da quelle che eseguono le perizie 4.0? I periti industriali e gli ingegneri potranno fare certificazioni ex ante ed ex post?
Al momento i certificatori 5.0 possono essere solo:
– EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
– ESCO accreditate certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352
Altre categorie di certificatori potrebbero essere definite in fase di pubblicazione del decreto attuativo.
I costi di certificazione ex ante ed ex post sono finanziati?
Sì, solo per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione ex ante ed ex post degli investimenti sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro.
I costi di certificazione delle spese e della documentazione contabile sono finanziati?
L’effettivo sostenimento delle spese e la rispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti o da un revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della spesa e della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
RECAPTURE E INVESTIMENTI SOSTITUTIVI
Se i beni sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO
Come viene quantificato il risparmio energetico?
- È calcolato su base annuale;
- È calcolato con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
- Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo criteri che saranno definiti con Decreto MIMIT.
La diagnosi energetica deve essere fatta nel 2024 o può essere relativa al 2022 o 2023?
La diagnosi deve fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Il risparmio energetico deve essere calcolato solo in relazione ai beni strumentali, senza comprendere la parte di risparmio di energia acquisita dal fotovoltaico?
Sì, per il calcolo del risparmio energetico rileva unicamente il contributo apportato dai beni strumentali. Solo se questi garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa è possibile aggiungere al montante su cui calcolare l’incentivo anche gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione.
I documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere il riferimento normativo dell’agevolazione?
Sì, le fatture, i documenti di trasporto e gli ulteriori documenti relativi all’acquisizione dei beni dovranno riportare il riferimento all’art.38 del DL n.19 del 02/03/2024 e alle implementazioni normative successive.
Per quanti anni dovrà essere conservata la documentazione?
Almeno fino al termine di periodo di utilizzo del credito d’imposta.
È opportuno prevedere un periodo di osservazione di verifica del risparmio energetico? Quanto potrebbe durare questo periodo?
Sarà opportuno monitorare i risparmi energetici ottenuti e poter documentare il mantenimento degli obiettivi dichiarati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.
DEFINIZIONI
Che cos’è il fabbisogno energetico aziendale?
Quantità di energia necessaria per lo svolgimento dell’attività di una impresa che comprende tutti i vettori energetici ( gas, combustibili liquidi e combustibili solidi)
Come si definisce un sito produttivo?
Località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio.
Per le imprese di trasporto, i siti produttivi comprendono sia i luoghi fisici (depositi, uffici, ecc. sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale. Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, a condizione che la durata prevista dell’attività sia di almeno quattro anni.
Come si definisce un processo produttivo?
È l’insieme di attività e/o procedure produttive che un’azienda svolge per trasformare materiali (o fattori vari) in beni (o servizi) con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione dei clienti consumatori finali.
Secondo la norma 16247 3 è la somma di tutte le fasi necessarie per manifatturare un prodotto o per fornire un servizio.
CUMULABILITÀ
L’incentivo Transizione 5.0 rientra tra gli aiuti di Stato?
No, si tratta di una misura generale che quindi non rientra tra gli aiuti di Stato.
L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con Transizione 4.0 e il Credito ZES Unica Mezzogiorno?
Il credito Transizione 5.0 non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.
L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con la Nuova Sabatini o ISI INAIL?
Sì, gli incentivi Transizione 5.0 sono cumulabili con altri aiuti di Stato come sono ad esempio gli aiuti concessi sulla misura Nuova Sabatini e ISI INAIL.
Il credito Transizione 5.0 relativo alla formazione è cumulabile con altri contributi ricevuti in de minimis per formazione sullo stesso investimento (esempio fondi interprofessionali)?
Dovrebbe esserlo perché è prevista cumulabilità con altri aiuti di Stato.
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