Indice dei contenuti
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La Decisione di esecuzione del Consiglio UE 2023/16051 del 8 dicembre 2023 ha introdotto un nuovo capitolo alla Missione 7 del Piano REPowerUE: Transizione 5.0 – Investimento 15 – Favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite un credito d’imposta, prevedendo una dotazione finanziaria per questa misura pari a € 6.237.000.000.
Il Piano transizione 5.0 è poi stato normato dall’art. 38 del D.L. n.29 del 2 marzo 2024 – convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024.
Successivamente, il Decreto Interministeriale del 24 luglio 2024 ha stabilito le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.
Infine la Circolare operativa MIMIT-GSE del 16 agosto 2024 ha fornito chiarimenti tecnici sulla determinazione dei risparmi energetici, alcuni concetti basilari, i requisiti, il principio DNSH, esempi di calcolo e procedure.
Il Decreto direttoriale dell’11 settembre 2024 dispone l’apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni relative al completamento dei progetti di innovazione nell’ambito del Piano Transizione 5.0.
REQUISITI SOGGETTIVI
Quali aziende possono accedere agli incentivi?
Tutte le imprese (PMI e GI) residenti in Italia, indipendentemente dalla data di costituzione, dal settore economico, dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Tuttavia, le imprese devono:
- Rispettare obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Rientrano tra i beneficiari anche le ESCO (Energy Service Company), che realizzano l’investimento e implementano il miglioramento energetico. L’oggetto della valutazione di efficientamento in questo caso sono i processi dell’azienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
Quali aziende sono escluse dagli incentivi?
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Quante domande posso presentare?
Una o più domande (una sola per unità produttiva alla volta), fino a un massimo di 50 milioni di euro di investimenti complessivi, calcolati in riferimento all’anno di completamento degli investimenti stessi (2024 o 2025).
REQUISITI OGGETTIVI
Ci sono tipi di investimenti esclusi a priori?
Il comma 6 dell’art. 38 DL 19/2024 stabilisce che, per garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (principio DNSH) non sono agevolabili gli investimenti destinati:
A. ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
B. ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
C. ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
D. ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Per ogni categoria da A a D, sono previste delle eccezioni a queste esclusioni generali.
I veicoli agricoli e forestali possono beneficiare dell’incentivo Transizione 5.0 se soddisfano, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (come le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche, in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto 11 del primo gruppo dell’Allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:
- L’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
- L’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
- La sostituzione deve obbligatoriamente comportare il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Il passaggio a un veicolo agricolo di tipo Stage V è verificato se, al momento dell’acquisto del nuovo veicolo, si procede alla contestuale dismissione di un veicolo identificato con motore Stage I (o precedente).
Le condizioni sopra richiamate restano valide anche nel caso in cui, per l’uso dei veicoli agricoli e forestali, si prevedano combustibili alternativi come HVO o biodiesel.
Quali sono gli investimenti ammessi al Piano Transizione 5.0?
“Investimenti trainanti”
I progetti di innovazione devono prevedere l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (investimenti “trainanti”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che consentano di conseguire una riduzione dei consumi energetici:
- di almeno il 3% della struttura produttiva (se il progetto fa riferimento a più processi interessati);
- di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.
Ai fini di questa agevolazione rientrano tra i beni immateriali anche:
- I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- I software relativi alla gestione di impresa, solo se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.
“Investimenti trainati”
Nel caso in cui l’impresa soddisfi le condizioni relative agli investimenti “trainanti” e alla riduzione dei consumi energetici, possono essere inclusi nei progetti di innovazione anche i seguenti investimenti trainati:
- Acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per gli impianti con moduli fotovoltaici l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
- Spese per la formazione del personale in competenze per la transizione energetica e digitale, ammesse nel limite del 10% degli investimenti 4.0 e FER, con tetto massimo di spesa a € 300.000 e solo su attività di formatori esterni.
Ogni percorso deve avere una durata non inferiore a 12 ore e può essere realizzato anche in modalità a distanza e deve prevedere l’attestazione dei risultati conseguiti.
Sono previsti degli importi minimi e massimi per le spese ammissibili negli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili?
Non sono previsti importi minimi di spesa. Tuttavia, ci sono dei limiti per le agevolazioni che possono essere concesse, che dipendono da:
- Produzione di energia: l’energia prodotta non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura, calcolato secondo le regole stabilite nel decreto e ulteriormente spiegato nella Circolare Operativa.
- Costo massimo delle spese: i limiti variano a seconda della taglia dell’impianto, con massimali definiti per kW di potenza installata. Per esempio, gli impianti di piccola taglia (fino a 20 kW) possono ottenere incentivi fino a un massimo di 170 €/kW, mentre per impianti più grandi, i tetti di spesa sono inferiori, come 940 €/kW per quelli tra 20 e 200 kW e 780 €/kW per impianti tra 0,6 e 1 MW.
È disponibile la lista ufficiale da parte dell’ENEA dei pannelli EU?
L’elenco deve essere stilato dall’ENEA e al momento non esiste ancora.
Quali sono le celle e i moduli fotovoltaici ammissibili?
Esclusivamente quelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con:
- Un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- Un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- Moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui al punto elenco precedente concorrono a formare la base di calcolo per il credito di imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, 140% e 150% del loro costo.
Se è stato acquistato un bene 4.0 nel 2024 è incentivabile da Transizione 5.0 la realizzazione di un impianto fotovoltaico come “trainato” sull’investimento già effettuato precedentemente?
Sì, se l’investimento 4.0 è stato effettuato nel 2024 (data inizio dal 01/01/2024) e se viene verificato l’efficientamento energetico minimo richiesto dalla normativa.
Se non raggiungo l’efficientamento energetico richiesto grazie all’acquisto di macchinari 4.0, posso acquistare panelli fotovoltaici per raggiungere la soglia di efficientamento energetico minimo ed agevolare così tutto l’investimento (macchinari + fotovoltaico)?
No, il risparmio energetico complessivo deve essere conseguito grazie alla sola effettuazione di investimenti in beni materiali o immateriali 4.0 (investimenti trainanti).
Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0?
Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva dove si consegue il risparmio energetico tramite l’investimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati in edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell’impresa stessa e il produttore dell’energia deve coincidere con il cliente finale (stesso codice fiscale).
Inoltre, l’impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato. Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:
- Zona Nord;
- Zona Centro-Nord;
- Zona Centro-Sud;
- Zona Calabria;
- Zona Sicilia;
- Zona Sardegna.
Quale energia deve essere considerata per definire i consumi della struttura produttiva ovvero del processo interessato?
Bisogna tener conto di tutta l’energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva anche di quella eventualmente prodotta nel sito da fonti rinnovabili.
Quali soggetti possono erogare le attività formative?
Le attività di formazione sono ammesse solo se affidate ai seguenti soggetti esterni all’impresa:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o sede operativa;
- Università, sia pubbliche che private, ed enti di ricerca pubblici;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. (CE) 68/2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 90001 settore EA 37;
- Centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art.1, comma 115, Legge 232/20216;
- European Digital Innovation Hub e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta e europea di cui alla decisione della Commissione europea C/2021/7911 e definiti dall’art. Reg (UE) 2021/694;
- Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 che sostituisce un bene esistente, è necessario procedere all’alienazione del bene sostituito?
In caso di investimento in un bene strumentale che sostituisce uno esistente, non è obbligatorio alienare (ossia vendere o dismettere) il bene sostituito. Pur non essendo obbligatoria, l’alienazione può essere accompagnata da un registro aggiornato degli asset aziendali, che evidenzi chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione, risultando utile in caso di eventuali accertamenti. Sebbene non sia necessaria per accedere all’incentivo, una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliata per garantire la conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.
Se si cambiano tutti i serramenti ad alta protezione caldo /freddo, questo investimento permette di accedere all’agevolazione? O se si sostituzione l’impianto di riscaldamento con un nuovo impianto a pompa di calore compreso di domotica ciò rientra tra gli interventi agevolati?
Gli investimenti effettuati, materiali e immateriali, devono essere di tipo 4.0 per essere agevolati. Gli investimenti descritti non rientrano in queste tipologie.
È possibile apportare modifiche al progetto di innovazione? E se sì fino a quando?
Sì, ma non è possibile includere modifiche sostanziali quali:
- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
- variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
In tal caso, è necessario che l’Impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.
TEMPISTICHE
Quando devono essere effettuati gli investimenti?
Dall’01/01/2024 al 31/12/2025.
Cosa si intende per data di avvio e data di conclusione del progetto?
Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante relativo all’acquisto dei beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. La data di conclusione è quella di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il progetto, specificamente:
- Beni 4.0: data di effettuazione (cioè di consegna, secondo il principio di competenza);
- Produzione di energia: data di fine lavori;
- Formazione: data di sostenimento dell’esame finale.
L’incentivo si applica anche ai beni ordinati alla fine del 2023 e consegnati nel corso del 2024?
L’art. 6 del DL 39/2024 ha esplicitato che il periodo di validità per l’effettuazione degli investimenti va dall’01/01/2024 a 31/12/2025, perciò l’incentivo si applica ai soli nuovi investimenti effettuati a partire da gennaio 2024 e non a quelli avviati con prenotazioni e ordini già nel 2023, anche se consegnati e messi in funzione nel 2024 o nel 2025.
CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE
A quale agevolazione accedo se realizzo gli investimenti?
Il credito d’imposta è calcolato applicando alla somma degli investimenti, nei limiti di 50 milioni di euro annui e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione:
FASCIA DI INVESTIMENTO | % RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | ||
I Unità produttiva: dal 3% al 6% oppure Processo: dal 5% al 10% | II Unità produttiva: >6% e fino al 10% oppure Processo: >10% e fino al 15% | III Unità produttiva: >10% oppure Processo: >15% | |
Fino a 10 mln | 35% | 40% | 45% |
Oltre 10 mln e fino a 50 mln | 5% | 10% | 15% |
La fruizione del credito d’imposta con l’applicazione delle nuove aliquote, con ridefinite dalla Legge di bilancio 2025, per i progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 01/01/2024 fino al 01/01/2025, è subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.
Se prenoto il credito Transizione 5.0 ma non conseguo il risparmio energetico atteso posso beneficiare del credito Transizione 4.0 sui beni acquistati?
Sì, e gli obblighi di comunicazione ex ante e di apposizione dei riferimenti normativi previsti dalla 4.0 si intendono già assolti con l’iter della 5.0.
Cosa succede se i costi ammissibili effettivamente sostenuti risultano differenti rispetto ai costi ammissibili preventivati?
In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:
- Nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
- Nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.
Si ricorda che le variazioni non possono riguardare la tipologia dei beni rientranti nel progetto di innovazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM Transizione 5.0 indicati nella comunicazione ex ante.
Quali controlli vengono svolti sulla documentazione presentata e sugli investimenti?
Ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
1. la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
2. la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM Transizione 5.0 e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché la verifica, da parte dei soggetti abilitati, del rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM Transizione 5.0, compreso il processo di idonee coperture assicurative.
Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali e in situ. Qualora si rilevi un’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza, per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
ITER DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Quali passaggi bisogna fare per accedere all’agevolazione?
FASI | CHI | QUANDO | COSA | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|---|
1 | IMPRESA | [Piattaforma GSE attiva dal 07/08/2024] | Comunicazione preventiva (prenotazione risorse) | Contiene la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Da allegare:
|
2 | GSE | Entro 5 giorni | Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione | Verifica la completezza di documenti e informazioni conferma all’impresa l’avvenuta prenotazione delle risorse. |
3 | IMPRESA | Entro 30 giorni dalla Ricevuta di conferma della prenotazione | Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini | Le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20% (esclusi beni in leasing) del costo dei beni 4.0 (trainanti) e dei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (trainati). Da allegare:
|
4 | GSE | Entro 5 giorni | Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%) | Verifica la completezza di documenti e informazioni e conferma all’impresa l’avvenuta comunicazione di avanzamento progetto. |
5 | IMPRESA | Entro il 28/02/2026 [Piattaforma GSE attiva dal 12/09/2024] | Comunicazione di completamento | Da presentare al termine di tutti gli investimenti realizzati. Da allegare:
|
6 | GSE | Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento | Ricevuta comunicazione di completamento Ricevuta di conferma del credito utilizzabile | Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. |
Come deve essere fruito il credito d’imposta?
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in una o più quote entro il 31/12/2025. L’eventuale importo non utilizzato entro il 31/12/2025 può essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale.
Una volta presentata la domanda, è obbligatorio effettuare l’investimento?
È obbligatorio per poter fruire effettivamente del credito. Si può sempre rinunciare alla prenotazione fatta.
È possibile ritenere che chi ha acquistato beni 4.0 nei primi mesi del 2024 avrà più probabilità di partecipare, rispetto a chi deve ancora procedere con gli investimenti?
Avrà più possibilità chi sarà subito pronto con la certificazione ex-ante che serve per fare la comunicazione iniziale al GSE e darà seguito in modo tempestivo alla realizzazione degli investimenti.
CERTIFICAZIONI E SPESE TECNICHE
Cosa sono la certificazione ex-ante e la certificazione ex-post?
Il progetto deve essere certificato “ex ante” da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia.
Ad investimento ultimato, il progetto deve essere certificato “ex-post”, cioè si deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.
I certificatori 5.0 sono figure diverse da quelle che eseguono le perizie 4.0? I periti industriali e gli ingegneri potranno fare certificazioni ex ante ed ex post?
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono: Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), Energy Service Company (ESCO), e ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione» con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
I costi di certificazione ex-ante ed ex-post sono finanziati?
Sì, solo per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione ex ante ed ex post degli investimenti sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di € 10.000.
I costi di certificazione delle spese e della documentazione contabile sono finanziati?
L’effettivo sostenimento delle spese e la rispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti o da un revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della spesa e della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000.
RECAPTURE E INVESTIMENTI SOSTITUTIVI
Se i beni sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO
Come viene quantificato il risparmio energetico?
- È calcolato su base annuale;
- È calcolato con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Come si calcolano i consumi energetici dell’esercizio precedente per imprese di nuova costituzione?
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:
- Determinazione dello scenario controfattuale: individuazione, per ciascun investimento nei beni indicati all’articolo 6 del DM Transizione 5.0, di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, riferiti ai cinque anni precedenti la data di avvio del progetto di innovazione.
- Calcolo della media dei consumi energetici medi annui: determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento, sulla base di quanto previsto al punto precedente.
- Determinazione del consumo totale della struttura produttiva o del processo: calcolo del consumo energetico della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento, come somma dei consumi determinati al punto precedente.
Nella formulazione dello scenario controfattuale, è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi.
La diagnosi energetica deve essere fatta nel 2024 o può essere relativa al 2022 o 2023?
La diagnosi deve fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Il risparmio energetico deve essere calcolato solo in relazione ai beni strumentali, senza comprendere la parte di risparmio di energia acquisita dal fotovoltaico?
Sì, per il calcolo del risparmio energetico rileva unicamente il contributo apportato dai beni strumentali. Solo se questi garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa è possibile aggiungere al montante su cui calcolare l’incentivo anche gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione.
I documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere il riferimento normativo dell’agevolazione?
Sì, l’impresa è tenuta a conservare gli ordini, le fatture, i ddt, i pagamenti etc. che devono riportare il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora gli investimenti siano successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
È opportuno prevedere un periodo di osservazione di verifica del risparmio energetico? Quanto potrebbe durare questo periodo?
Sarà opportuno monitorare i risparmi energetici ottenuti e poter documentare il mantenimento degli obiettivi dichiarati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.
Come si calcola il risparmio energetico quando il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto dell’investimento è situato in una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa?
Se il progetto di innovazione prevede l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della stessa struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea con la media degli indicatori delle linee preesistenti che costituiscono il processo.Anche se il progetto di innovazione prevede l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea operante in una diversa struttura produttiva dell’impresa, è possibile calcolare la riduzione dei consumi energetici adottando lo scenario controfattuale o confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea con la media degli indicatori delle linee preesistenti.
Inoltre, queste indicazioni sono applicabili nei seguenti casi:
- Il progetto di innovazione prevede la dismissione o la sostituzione di una linea operativa con una nuova, destinata a una diversa struttura produttiva dell’impresa e destinata a svolgere lo stesso processo produttivo.
- Il progetto di innovazione prevede lo spostamento di una linea, tramite un intervento di revamping, verso una diversa struttura produttiva dell’impresa.
DEFINIZIONI
Che cos’è il fabbisogno energetico aziendale?
Quantità di energia necessaria per lo svolgimento dell’attività di una impresa che comprende tutti i vettori energetici ( gas, combustibili liquidi e combustibili solidi).
Cosa si intende per struttura produttiva?
Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Cosa si intende per processo produttivo?
Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo produttivo si intende l’insieme di attività correlate o interagenti e integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi -, che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per processo produttivo può considerarsi un processo che acquisisce in ingresso un input e restituisce un output ambedue tracciati dal sistema logistico di produzione.
Cosa si intende per processo produttivo interessato dall’investimento?
Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo interessato dall’investimento si intende il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti agevolabili.
Quali dati devono essere comunicati se i beni oggetto del progetto di innovazione sono destinati a cantieri temporanei o, comunque, utilizzati presso siti esterni alla sede dell’impresa, come ad esempio pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo e sistemi di movimentazione portuale?
Se il processo produttivo prevede operazioni esterne alla sede dell’impresa, questa potrà indicare i dati relativi alla propria sede legale.
CUMULABILITÀ
L’incentivo Transizione 5.0 rientra tra gli aiuti di Stato?
No, si tratta di una misura generale che quindi non rientra tra gli aiuti di Stato.
L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con Transizione 4.0 e il Credito ZES Unica Mezzogiorno e ZLS?
L’agevolazione non costituisce un aiuto di Stato ed è cumulabile con:
- Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
- Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura;
- Credito d’imposta per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- Altre agevolazioni previste nell’ambito de programmi e strumenti UE, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non si riconosca complessivamente un beneficio complessivo superiore al costo sostenuto.
Articoli correlati
Concluso il click day in un pugno di secondi, scopri di più!
La certificazione della parità di genere
Confindustria Emilia racconta dell’ottenimento della certificazione da parte di Innova Finance.