È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contenente, all’articolo 38, il testo definitivo del piano Transizione 5.0.
Il provvedimento è in vigore dal 2 marzo, ma dovrà essere convertito entro 60 giorni.
Per la piena operatività della misura sarà necessario attendere l’emanazione di un decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro i prossimi 30 giorni, ovvero entro il 1° aprile 2024.
Le principali novità riguardano:
- cade il limite dei 40.000 euro per accedere all’incentivo su rinnovabili e formazione;
- le maggiorazioni per il fotovoltaico si applicano agli interi impianti e non solo ai moduli;
- la procedura di fruizione e ruolo del GSE.
Investimenti agevolati e il collegamento con il piano Transizione 4.0
Saranno agevolati i nuovi investimenti in strutture produttive, nell’ambito di:
1. Progetti di innovazione realizzati attraverso l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 effettuati nel biennio 2024-2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici:
- di almeno il 3% del fabbisogno aziendale;
- di almeno il 5% dei processi interessati.
Tra i beni immateriali 4.0 (allegato B L.232/2026) rientrano anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Se soddisfatte le condizioni di accesso, saranno inclusi inoltre:
2. l’acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (escluse biomasse);
Per gli impianti con moduli fotovoltaici sono ammissibili i soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione rispettivamente del:
- 120% per gli impianti che comprendono i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- 140% per gli impianti con moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Tali investimenti saranno ammissibili nel limite di un costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, che sarà definito con successivo decreto.
3. spese per la formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed energetica. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni che saranno individuati dal MIMIT.
Le aliquote
L’agevolazione prevede 9 aliquote basate sul risparmio energetico ottenuto e i massimali di investimento sono considerati annuali:
In caso di conseguimento di una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:
- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.
In caso di conseguimento di una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.
In caso di conseguimento di una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.
Calcolo del risparmio energetico
La riduzione dei consumi è riproporzionata su base annuale, calcolata rispetto ai consumi energetici dell’anno precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti ed al netto di variazioni di volumi produttivi e di condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione sarà necessario fare riferimento ai consumi medi annui riferibili ad uno scenario controfattuale.
Cumulabilità
L’agevolazione non è cumulabile con il credito d’imposta per i beni 4.0, nonché con il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno.
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Modalità di accesso, fruizione dell’agevolazione e oneri documentali
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che rispetto all’ammissibilità e al completamento dell’investimento, attesta:
- Ex ante: la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
- Ex post: l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Dettaglio della procedura per accedere all’incentivo:
- Sarà necessario presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante, che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, nonché la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
- Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al MIMIT sia l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione sia l’importo del credito che, in caso di risorse disponibili, risulterà “prenotato”.
- Le imprese dovranno inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Saranno quindi ammesse variazioni in diminuzione (es. minori investimenti o minor risparmio) ma non in aumento. Il senso è di liberare al più presto risorse prenotate ma non utilizzabili.
- Al termine dell’investimento l’impresa dovrà inviare al GSE una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post.
- Il GSE trasmetterà, quindi, all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Per la fruizione dell’incentivo sarà necessario attendere cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dei dati definitivi.
Il modello F24 per la fruizione del credito dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2025.
Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, potrà riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.
Solo per le piccole e medie imprese sarà possibile considerare nel totale dell’importo su cui applicare il credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.
Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative.
Sarà infine necessaria un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
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