Credito d’imposta per beni strumentali
La legge di stabilità 2016 ha istituito un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati alle strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno. Con la legge di bilancio 2023, la misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023.
A chi è destinata?
L’agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione (PMI e GI) e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dal regime contabile adottato, purché abbiano sedi produttive destinatarie dell’intervento su tutto il territorio delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (l’intero territorio molisano è ammesso solo dal 2022) e/o nelle zone assistite delle regioni Molise – fino al 2021 – e Abruzzo (per queste regioni sono ammissibili solo alcuni Comuni o parti di essi ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE).
L’agevolazione non si applica alle imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Quali sono le attività finanziate?
Le attività finanziate comprendono gli investimenti realizzati dall’01/01/2016 e fino al 31/12/2023 relativi all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori ammissibili.
L’agevolazione spetta unicamente per gli investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale.
Pertanto risultano agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e ad un cambio fondamentale del processo produttivo di uno stabilimento esistente.
Per investimento iniziale a favore di una nuova attività economica si intende:
- creazione di un nuovo stabilimento, diversificazione delle attività di uno stabilimento a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, a condizione che l’investitore non abbia relazioni con il venditore e che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.
Come viene erogato il credito d’imposta?
Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2016 al 28/02/2017 il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti entità:
– 20% per le Piccole Imprese;
– 15% per le Medie Imprese;
– 10% per le Grandi Imprese.
Il beneficio è determinato sull’investimento al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua l’investimento.
Il limite massimo di costo complessivo ammissibile è pari a:
– 1,5 milioni per le Piccole Imprese;
– 5 milioni per le Medie Imprese;
– 15 milioni per le Grandi Imprese.
Per gli investimenti realizzati dal 01/03/2017 nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e in tutto il Molise (per il solo 2022), il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti entità:
– 45% per le Piccole Imprese;
– 35% per le Medie Imprese;
– 25% per le Grandi Imprese.
Per la regione Sardegna le intensità sopra elencate si applicano agli investimenti effettuati dal 01/03/2017. Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2017 al 28/02/2017 si applicano le intensità previste per gli investimenti effettuati in questo arco temporale.
Per gli investimenti realizzati nelle zone assistite del Molise (fino al 2021) e dell’Abruzzo, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti entità:
– 30% per le Piccole Imprese;
– 20% per le Medie Imprese;
– 10% per le Grandi Imprese.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento di:
– 3 milioni per le Piccole Imprese;
– 10 milioni per le Medie Imprese;
– 15 milioni per le Grandi Imprese.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Per i progetti d’investimento iniziati in data antecedente al 01/03/2017 e conclusi dopo tale data, si applicano le disposizioni previste per gli investimenti effettuati dal 01/03/2017.
Credito d’imposta ZES
È operativo anche il credito d’imposta per tutte le imprese (PMI e GI), indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza, nonché dal regime contabile adottato, con sede operativa destinataria dell’investimento nelle seguenti Zone Economiche Speciali:
- ZES Abruzzo
- ZES Calabria
- ZES Campania
- ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata
- ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise
- ZES Sicilia Orientale
- ZES Sicilia Occidentale
- ZES Sardegna
Fino al 30/05/2021 è agevolato il solo acquisto di beni strumentali (impianti, macchinari, attrezzature).
Dal 01/06/2021 al 30/04/2022 il credito è stato esteso ai beni immobili strumentali all’attività, per cui è agevolato l’acquisto di:
- beni strumentali;
- immobili strumentali all’attività svolta.
Dal 01/05/2022 Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il limite massimo per ciascun progetto d’investimento, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, è di 50 milioni di euro per gli investimenti realizzati entro il 31 maggio 2021 e di 100 milioni di euro per gli investimenti realizzati dal 1° giugno 2021.
L’intensità del credito d’imposta varia dal 25% al 45% in base alla localizzazione degli investimenti e della dimensione dell’impresa beneficiaria.
Disposizioni comuni ad entrambe le misure
Entrambe le agevolazioni sono concesse in Regime di Esenzione.
Le imprese che intendono usufruire di questi crediti d’imposta devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nello stesso anno.
Ciascuna comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d’investimento iniziale.
Il credito d’imposta è poi utilizzabile in compensazione, indicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione (che corrisponde al periodo di imposta in cui viene realizzato l’investimento agevolabile) e nelle dichiarazioni dei redditi successive, fino alla sua completa fruizione.
In particolare, per il credito d’imposta ZES, le modalità di fruizione sono le seguenti.
- Per investimenti 2022: domande verso l’Agenzia delle Entrate fino al 31/12/2023, utilizzando il modello di comunicazione approvato precedentemente;
- Per investimenti 2023: domande verso l’Agenzia delle Entrate dall’8/06/2023 e fino al 31/12/2024, utilizzando il modello di comunicazione approvato l’01/06/2023.
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