Da marzo 2024 imprese e professionisti possono fare domanda per la nuova edizione del Bonus Colonnine. Il contributo conto capitale, concesso in Regime De Minimis, è erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e ha una dotazione di 87,5 milioni di euro. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, pari al 40% delle spese ammissibili. Il contributo massimo ottenibile è di 300.000 euro.
Imprese e professionisti possono inviare la propria domanda di agevolazione entro le ore 17:00 del 20 giugno. Non possono partecipare le imprese che hanno già fatto domanda sul precedente sportello, che si è chiuso in data 30/11/2023.
A chi è rivolto?
Nello specifico, i beneficiari che possono presentare domanda sono:
– imprese di qualunque dimensione (PMI e GI), operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, attive e iscritte al Registro Imprese;
– professionisti, cioè persone fisiche esercenti arti e professioni che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle entrate (rigo VE50), non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale richiedono il contributo.
Quali sono le attività finanziate?
- INTERVENTO A: rivolto a imprese per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di valore complessivo inferiore a 375.000 euro.
- INTERVENTO B: rivolto a imprese per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di valore pari o superiore a 375.000 euro.
- INTERVENTO C: rivolto a professionisti per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore pari o inferiore al volume d’affari riportato nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate (rigo VE50). Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro.
Per “infrastruttura di ricarica” si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l’infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.
Le spese ammissibili, al netto di IVA, possono comprendere:
a. l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.
Per questa voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
- Infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW, inclusi:
- wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
- colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.
- Infrastrutture di ricarica in corrente continua:
- fino a 50 kW: 1.000 euro/kW;
- tra 51 e 100 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
- oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina.
Sono comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.
b. Costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a;
c. Spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a.
Sono ammesse le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, fatturate e pagate al massimo entro la data di presentazione della domanda (Intervento A e C) oppure entro il termine ultimo di rendicontazione (Intervento B).
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